Per la contraffazione del marchio di larghissimo uso onere della prova su chi ne deduce l'insussistenza
Marchi e brevetti - Contraffazione - Commercio di prodotti con marchi contraffatti - Registrazione - Prova - Marchi notoriamente utilizzati - Esclusione.
In presenza di marchi di larghissimo uso e incontestata notorietà ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art.474 c.p., non è richiesta la prova della registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 19 giugno 2018 n. 28166
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi - Commercio di prodotti con segni falsi - Marchi di larghissimo uso e incontestata utilizzazione - Prova della registrazione del marchio contraffatto - Necessità - Esclusione.
Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 21 luglio 2017 n. 36139
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi - Commercio di prodotti con segni falsi - Marchi di larghissimo uso e incontestata utilizzazione - Prova della registrazione del marchio contraffatto - Necessità - Esclusione.
Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce. (Fattispecie relativa ai marchi “Armani”, “Dior”, “Lacoste”, “Richmond”).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 3 febbraio 2014 n. 5215
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali - Presentazione della domanda di registrazione del segno distintivo - Reato - Sussistenza - Esclusione.
In tema di contraffazione di segni distintivi e di commercio di prodotti con segni falsi, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla l. n. 99 del 2009, non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 27 febbraio 2013 n. 9340