Lavoro

Per i contributi previdenziali richiesti mediante cartella esattoriale la competenza è del giudice ordinario

Il contribuente - in presenza di richiesta di contributi previdenziali - può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro

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di Giampaolo Piagnerelli

In materia di contributi previdenziali non versati la competenza non è del giudice tributario, ma esclusivamente di quello ordinario anche se la pretesa iniziale è efftettuata mediante cartella esattoriale. A sancirlo la Cassazione con la sentenza n. 14077/23. Il contribuente nel ricorso in Cassazione, censura la decisione del giudice dell'appello in materia di contributi previdenziali, nella parte in cui essi sono stati richiesti mediante l'avviso di accertamento senza seguire, invece, la strada dei diritto civile.

La Cassazione

La Cassazione a tal proposito ha osservato che la cartella esattoriale è legittima se proviene dall'ente previdenziale e il destinatario può proporre appello innanzi al giudice del lavoro. Osserva, poi, il ricorrente che, mentre, la commissione tributaria di primo grado aveva annullato l'atto impositivo a causa del difetto di giurisdizione del giudice tributario, proponendo anche rilievi di merito, la Commissione di secondo grado, invece, annullando integralmente la decisione dei primi giudici, ha di fatto riaffermato la validità ed efficacia dell'avviso di accertamento anche in relazione ai contributi previdenziali.

Il principio di diritto

I Supremi giudici - in accordo con il ragionamento seguito dai giudici di prime cure - ha affermato il principio di diritto secondo cui "rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro".

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