Famiglia

Per la determinazione dell'assegno divorzile non può farsi riferimento al solo tenore di vita

Lo ha ribadito la Cassazione, richiamando i principi espressi dalle Sezioni unite del 2018, con l'ordinanza n. 3853

di Valeria Cianciolo

La Cassazione con l'ordinanza 15 febbraio 2021 n. 3853 ha cassato la sentenza impugnata dal marito e rinviato alla Corte d'Appello in altra composizione, poiché l'assegno divorzile era stato quantificato, rapportandolo al solo pregresso tenore di vita familiare.

Il ruolo delle Sezioni unite del 2018
La sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11 luglio 2018 è una sentenza di portata epocale per i familiaristi avendo scardinato un'orientamento granitico invalso dal 1990 in poi in tema di assegno divorzile e secondo il quale l'inadeguatezza dei mezzi andava interpretata come insufficienza degli stessi a conservare all'ex-coniuge richiedente il tenore di vita matrimoniale.
Le Sezioni Unite hanno riletto e rimodulato l'interpretazione dell'articolo 5, comma 6, legge 1 dicembre 1970 i cui profili problematici riguardano da un lato, il rapporto tra i criteri enunciati nella prima parte della norma e quello dell'(in)adeguatezza dei mezzi, di cui alla seconda parte della stessa, dall'altro, la determinazione del parametro alla quale imputare la valutazione di adeguatezza.
Alla luce di questa sentenza, che segue di poco più di un anno la nota sentenza Grilli (Cass. civ., I Sez., 10 maggio 2017, n. 11504), l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'articolo 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, i quali costituiscono il parametro cui occorre riferirsi per determinare sia l'attribuzione sia la quantificazione dell'assegno. In particolare, il giudizio dovrà essere espresso, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

I capisaldi per determinare l'assegno
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Dall'insegnamento dato dalle Sezioni Unite del 2018 si desume che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi.
Questi in sintesi i capisaldi della sentenza del 2018, richiamati anche dalla sentenza in commento, per la concreta determinazione dell'assegno divorzile:
1) abbandono dei due orientamenti contrapposti prima cavalcati dalla giurisprudenza: uno che faceva perno sul tenore di vita (Cass., sez. un., 29 novembre 1990, n. 11490), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (Cass., 10 maggio 2017, n. 11504): il canone interpretativo utilizzato dalle Sezioni Unite del 2018 per superare questi due orientamenti, è riconducibile all'"interpretazione conforme" a Costituzione;
2) allontanamento dell'opinione che riconosceva la natura assistenziale all'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa);
3) equiordinazione dei criteri previsti dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6;
4) ricerca della causa concreta per determinare l"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" e contestualizzarlo nella specifica vicenda coniugale.
Ma chi è il coniuge che ha mezzi adeguati?
Ha mezzi adeguati l'ex-coniuge titolare di redditi proporzionati rispetto all'impegno da lui profuso per il buon andamento della vita familiare, alle aspettative professionali ed economiche sacrificate, alla possibilità di ricollocarsi sul mercato del lavoro che egli abbia in ragione dell'età, della durata del matrimonio e dell'eventuale consolidamento di alcune posizioni. Si bypassa in tal modo, la distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, seguita dalla giurisprudenza e la conseguente bi-partizione del giudizio nelle due fasi dell' an debeatur e del quantum debeatur;
5) valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, e così via) e della durata del matrimonio: è di tutta evidenza che l'effetto conformativo che i principi di libertà e di auto-responsabilità hanno sulla disciplina del matrimonio emerge proprio dall'indicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'articolo 5, comma 6, l. div., la cui importanza è stata scorrettamente svalutata dalla giurisprudenza, che ne ha limitato l'applicazione al giudizio sul quantum debeatur;
6) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.

Non tenore di vita ma indipendenza economica
Risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo, piuttosto, il giudice avere riguardo alla indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.
Solo in materia di assegno di mantenimento da determinarsi in sede di separazione personale dei coniugi, l'adeguatezza dei redditi rileva ai fini della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, secondo un parametro che è estraneo alla fissazione dell'assegno divorzile.
L'ordinanza in esame conclude, richiamando un principio già espresso dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. I, 23 aprile 2019, n. 11178) e al quale dovrà attenersi la Corte d'Appello: "Posto che l'assegno divorzile va ormai determinato secondo i criteri enunciati da Cass., sez. un., 18287/18, una volta cassata la sentenza che si era pronunciata sull'assegno alla stregua del parametro, ormai superato, della tendenziale conservazione del pregresso tenore di vita familiare, nel giudizio di rinvio, fermo che il giudice dovrà riesaminare il complessivo quadro fattuale desumibile dall'istruttoria svolta, le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e di prova, in relazione alle circostanze divenute rilevanti (ad es. con riferimento al contributo dato dal richiedente alla vita della famiglia) in seguito al richiamato intervento delle sezioni unite."

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