Nell’ordinamento italiano le parti hanno la facoltà e la libertà di autodeterminazione anche a livello contrattuale, tuttavia, vi sono sempre dei limiti posti dalla legislatura per la tutela dei privati e nel contratto di mutuo, per la determinazione del tasso usurario applicato, devono essere presi in considerazione ogni costo rilevante per il mutuatario al fine della determinazione del tasso usurario. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 24 ottobre 2023, n. 29501.
Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere la nozione di contratto di mutuo e del tasso usurario.
Mutuo e tasso usurario
Il mutuo ai sensi del nostro ordinamento all’articolo 1813 c.c. viene definito come il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
A livello contrattuale le parti hanno una certa autonomia contrattuale e la conferma è presente nel Codice civile all’articolo 1322 c.c. dove si afferma che le parti possono liberalmente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge o dalle norme corporative e possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
La disciplina degli interessi
A questo punto, dopo aver individuato l’autonomia ed i vincoli contrattuali è importante focalizzarsi sulla disciplina degli interessi a livello contrattuale.
La normativa italiana stabilisce ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1815 c.c. che salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante e se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Pertanto, quello che è importante evidenziare per comprendere meglio il caso in esame è come si possa definire usura nel nostro ordinamento e quali possono essere le conseguenze.
Ai sensi dell’articolo 644 del Codice penale chiunque, fuori dai casi previsti dalla norma ex articolo 643 c.p. sulla circonvenzione di persone incapaci, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità interessi o di altri vantaggi usurari è punito con la reclusione e una multa commisurata alla gravità del reato.
La Giurisprudenza e la Dottrina recente hanno cercato di trovare una soluzione in relazione all’usurarietà degli interessi e della loro rilevanza con la conseguenza che il punto fondamentale preso in considerazione è stato l’articolo644 comma 4 del Codice penale.
Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 644, comma 4 c.p. è stabilito che sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altre utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Pertanto, alla luce di quanto esposto è chiaro che alla base della decisione presa dalla Cassazione nel nostro caso esaminato sia stato posto una rilevante attenzione alla normativa penale.
Il caso esaminato
La vicenda trae origine da un provvedimento del Tribunale con il quale aveva rigettato la domanda di usurarietà del mutuo per applicazione di interessi usurai in quanto ritenne non applicabili i costi di assicurazione nel criterio di calcolo del Teg da parte di Sempronio nei confronti dell’intermediario finanziario Gamma.
Alla base di questo provvedimento, vi era la seguente vicenda, ovverosia che Sempronio aveva sottoscritto un contratto di finanziamento quale credito al consumo conto cessione del quinto e che secondo quest’ultimo fosse viziato da usurarietà in quanto Teg era illegale.
Nel corso del giudizio, inoltre, vi era stata una consulenza tecnica d’ufficio all’esito della quale veniva dichiarato che il tasso soglia era stato superato prendendo anche in considerazione al fine del suo calcolo dei costi assicurativi.
Avverso la sentenza del Tribunale, il sig. Sempronio ha proposto ricorso in Appello, lamentando la non fondatezza del provvedimento del Tribunale in quanto il giudice non aveva preso in considerazione il fatto che i costi di assicurazione erano rilevanti nel calcolo del Teg e che pertanto i costi della polizza assicurativa obbligatoria dovevano essere utilizzare ai fini dell’usura.
La Corte d’Appello, alla luce delle diverse difese, ha accolto il ricorso riformulando la sentenza di primo grado stabilendo che i costi dell’assicurazione dovessero essere ricompresi nel calcolo del Teg.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’intermediario finanziario Gamma ha proposto ricorso in cassazione contestando il ragionamento della Corte d’Appello in quanto secondo la stessa nel calcolo del Teg non potevano essere ricomprese le spese di assicurazione.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione, con la citata ordinanza 24 ottobre 2023, n. 29501 ha statuito che in piena conformità di quanto affermato e definito dall’articolo 644 comma 4 del Codice penale i costi assicurativi devono essere inclusi nel conteggio del Teg.
Pertanto, la Suprema Corte, con questa pronuncia giudiziale ha fatto comprendere che calcolo del Teg devono essere considerati come un costo oneroso sostenuto dal mutuatario.
Infatti, si evidenzia che in questa fattispecie, la polizza assicurativa era un costo obbligatorio ed oneroso ed è per questo che gli ermellini lo hanno incluso per il calcolo del tasso usuraio.
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