La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata l'8 maggio (causa C-530/23, Baralo), nel segno del rafforzamento delle garanzie procedurali per le persone vulnerabili, ha precisato l'operatività e gli effetti di alcune direttive Ue in relazione al diritto alla difesa di persone vulnerabili chiarendo le condizioni, prima tra tutte il rispetto della giurisprudenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

LA MASSIMA

Imputato - Cooperazione giudiziaria penale - Patrocinio a spese dello Stato - Condizione di vulnerabilità - Accertamento preliminare - Obbligo delle autorità nazionali - Interrogatorio in assenza del difensore - Ammissibilità delle prove ottenute - Complessiva valutazione dell'equità del procedimento. (Direttiva 2016/1919, articoli 2, 4 e 6; direttiva 2013/48/UE, articoli 3 e 12)

Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che la vulnerabilità di un imputato o di un indagato sia individuata e riconosciuta prima che tale imputato o indagato sia interrogato in un procedimento penale o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove nei suoi confronti e di garantire l'accesso a un difensore con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai fini di tale procedimento senza indebito ritardo e, al più tardi, prima dell'interrogatorio condotto da parte della polizia, di un'altra autorità di contrasto o di un'autorità giudiziaria, o prima dell'esecuzione degli atti investigativi o di raccolta di prove ai quali tale imputato o indagato è tenuto, o autorizzato, a partecipare. L'articolo 12 della direttiva 2013/48 e l'articolo 8 della direttiva 2016/1919 devono essere interpretati nel senso che essi impongono che le decisioni relative, da un lato, all'esame dell'eventuale vulnerabilità di un indagato o imputato e, dall'altro, al rifiuto di concedere il patrocinio a spese dello Stato a una persona vulnerabile e alla scelta di interrogare tale persona in assenza di un difensore, siano motivate e possano essere oggetto di un mezzo di ricorso effettivo. Tali disposizioni, però, non ostano a una normativa nazionale che, da un lato, nell'ambito di un procedimento penale, non consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da una persona vulnerabile nel corso di un interrogatorio in violazione dei diritti previsti dalle direttive 2013/48 o 2016/1919 a condizione che il giudice sia in grado di verificare che detti diritti, letti alla luce dell'articolo 47 e dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, siano stati rispettati e, dall'altro, possa trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in siffatte condizioni.

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione II - Sentenza 8 maggio 2025 – Causa C-530/23 - CommentoPresidente e relatore Jürimäe; Avvocato generale Ćapeta; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Sąd Rejonowy we Włocławku (Tribunale circondariale di Włocławek, Polonia), con decisione del 17 agosto 2023, nel procedimento penale a carico di K.P

Diritto alla difesa rafforzato nei confronti delle persone con vulnerabilità, che deve essere accertata d'ufficio dalle autorità nazionali. Gli Stati membri, infatti, sono tenuti a individuare e riconoscere prima di un interrogatorio in sede penale la vulnerabilità di un indagato o imputato e ad assicurare l'accesso a un difensore a spese dello Stato. Lo ha chiarito la Corte di giustizia con la sentenza depositata l'8 maggio (causa C-530/23, Baralo) con la quale gli eurogiudici hanno precisato l'...

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