Amministrativo

Per provare la notifica del ricorso via Pec la ricevuta di consegna deve contenere copia del messaggio

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«In tema di processo amministrativo telematico, ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, ai fini della prova in giudizio della notificazione del ricorso a mezzo p.e.c., la ricevuta di avvenuta consegna deve contenere la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato; pertanto, ai fini della dimostrazione della regolare instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente l'inserimento nel fascicolo informatico della mera “scansione per immagini” della ricevuta di avvenuta consegna che non contenga i documenti notificati via p.e.c. in formato “cliccabile” poiché tale modalità non consente al Collegio di verificare quale atto sia stato concretamente notificato alla controparte». E' quanto ha precisato il Tar Napoli con l'ordinanza 19 aprile 2017 n. 581.
Il caso nasce dalle presenza nel fascicolo informatico di 2 ricorsi dei quali il primo privo di firma digitale del difensore e il secondo provvisto di sottoscrizione digitale. Ma il Tar ha affermato che non essendo stati allegati in originale informatico i documenti trasmessi via posta elettronica certificata all'amministrazione, non era possibile comprendere quale dei due ricorsi indicati sia stato notificato alle controparti e quello “regolare” o quello senza firma. Il Tar quindi ordina di regolarizzare la notifica con la trasmissione informatica delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna con allegati i documenti notificati via pec alle parti in formato “cliccabile” e verificabile dal collegio.

Tar Campania – Sezione I – Ordinanza 19 aprile 2017 n. 581

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