Penale

Per il riconoscimento delle attenuanti generiche non basta l'incensuratezza dell'imputato

Devono sussistere, invece, elementi di segno positivo a carico dell'imputato che il giudice prudentemente valuta

di Giampaolo Piagnerelli

Il soggetto condannato per un reato grave - quale quello di atti sessuali con minore - non può eccepire in Cassazione il mancato riconoscimento da parte del giudice di merito delle attenuanti generiche (a dire del ricorrente) sul solo presupposto della gravità del fatto.

Le attenuanti generiche

I Supremi giudici (sentenza n. 23298/23) puntualizzano che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'articolo 62-bis del cp, per effetto della quale ai fini della concessione della diminuente, non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. Infatti l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi che connotano la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimante deriva il diniego di concessione delle stesse. Proprio in relazione a ciò le considerazioni del ricorrente non sono condivisibili, dal momento che, a parte la gravità dei fatti, la sentenza impugnata ha osservato che non sussistevano elementi da valutare positivamente ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 62-bis cp e al riguardo il ricorso non ha inteso in alcun modo replicare.

Le conclusioni

Quindi per concludere la complessiva infondatezza dei motivi di impugnazione non può che condurre al rigetto del ricorso, con la condanna altresì del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©