Per rimuovere il gazebo va provato il danno
Bisogna anche dimostrare il superamento del limite dell’uso paritario
L’installazione di un gazebo ancorato alle mura perimetrali dell’edificio ed insistente sul marciapiede condominiale è al centro della ordinanza della Cassazione del 22 febbraio 2022, numero 5809. Contro il manufatto un altro condomino si era rivolto al giudice di pace ottenendo ragione in primo grado ma non in appello avverso il quale presentava ricorso alla Suprema corte. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente si lamentava del gazebo ritenendo che la sua realizzazione necessitasse della approvazione assembleare totalitaria.
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. Al riguardo, ha rilevato che un condomino che agisce in giudizio per conseguire la rimozione di un gazebo realizzato su parti comuni deve offrire la prova del superamento dei limiti dell’uso paritetico del bene comune previsti dall’articolo 1102 Codice civile.
Il ricorrente, osserva la Corte, non ha fornito elementi volti a dimostrare che dalla installazione del gazebo siano derivati pregiudizi all’utilizzo del muro perimetrale. Nemmeno la prova della dedotta lesione al decoro dell’edificio è stata offerta.
Se un condomino agisce in giudizio per ottenere la rimozione di un gazebo realizzato sulle parti comuni, la liceità dell’opera va accertata alla luce dell’ articolo 1102 Codice civile ( ciascun condomino può servirsi della cosa comune a patto che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri il pari uso). Nel caso in cui i limiti del pari uso della cosa comune siano stati travalicati dovranno essere provati dal condomino che agisce.