Rassegne di Giurisprudenza

Per la risoluzione del contratto non basta il "comportamento lineare" della parte

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Contratto di leasing - Inadempimento - Art. 1455 c.c. - Risoluzione del contratto per inadempimento - Comportamento chiaro ed obiettivo della parte – Inottemperanza all'impegno contrattuale.
In merito all'obiettività dell'inadempimento rilevante ai sensi dell'articolo 1455 c.c., non è comprensibile il riferimento ad una "non linearità'" del comportamento circa l'ingresso nel leasing, rinviando la "non linearità'" ad una situazione di opacità'. Il giudizio di inadempimento postula chiarezza ed obiettività dell'inottemperanza all'impegno contrattuale. Per questa ragione, la motivazione non appare comprensibile ed è al di sotto del minimo costituzionale.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 16 novembre 2020 n. 25845

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - In genere - Risoluzione per inadempimento - Risoluzione parziale del contratto a esecuzione istantanea - Configurabilità - Condizioni.
La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti a esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto a esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 2 luglio 2013 n. 16556

Risoluzione - Parziale - Contratto a esecuzione continuata o periodica - Ammissibilità. (Cc, articoli 1362 e 1458)
La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente ammesso dall'articolo 1458 del Cc nei contratti a esecuzione continuata o periodica deve ritenersi possibile anche nell'ipotesi di contratto a esecuzione istantanea quando l'oggetto di esso sia rappresentato non già da una sola cosa, caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose aventi una propria individualità, quando, cioè, ciascuna di esse, anche se separata dal tutto, mantenga una propria autonomia economico-funzionale che la renda definibile come un bene a sé stante e come possibile oggetto di diritti o di autonoma negoziazione, atteso che anche il contratto a esecuzione istantanea avente, però, un oggetto formato da più cose ciascuna con propria individualità, nella fase dell'esecuzione, può comportarsi come un contratto a esecuzione continuata o periodica potendo parte della prestazione essere differita nel tempo.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 2 luglio 2013 n. 16556

Contratti in genere - Interpretazione - In genere - Accertamento del giudice di merito – Incensurabilità in cassazione - Limiti - Specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati da parte del ricorrente - Necessità.
L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt.1362 e seguenti cod. civ. o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 26 ottobre 2007 n. 22536