Anche chi intende partecipare alla competizione elettorale, prima dell’indizione della stessa, può rispondere del reato di cui all’articolo 416-ter del codice penale, che punisce con la reclusione da dieci a quindici anni chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità...

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