Penale

Per lo scambio elettorale politico-mafioso non occorre la qualità «effettiva» di candidato

La Cassazione ha precisato che per il reato basta l’accordo illecito tra il procacciatore di voti e il candidato sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, ma non già che il patto illecito intervenga nell’imminenza delle consultazioni elettorali

di Pietro Verna

Anche chi intende partecipare alla competizione elettorale, prima dell’indizione della stessa, può rispondere del reato di cui all’articolo 416-ter del codice penale, che punisce con la reclusione da dieci a quindici anni chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità...