Civile

Per usucapire il terreno agricolo è necessario costruire una recinzione in modo da impedire a terzi l'accesso al bene

La Cassazione ha precisato che non basta la semplice utilizzazione del bene, ma occorre - in qualità di padroni - escludere che gli altri possano interferire con il bene stesso

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di Giampaolo Piagnerelli

«Il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione ».

Usucapione e fondi agricoli

A tal proposito la Cassazione (ordinanza n. 18528/23) con specifico riferimento ai fondi agricoli (ndr: il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un giardino recintato) che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, sulla base di quanto disposto dall'articolo 841 del codice civile. La recinzione materiale del fondo agricolo (ndr: o di un giardino), quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios.

La proprietà del sottosuolo

Dopo aver enunciato questo significativo principio i Supremi giudici hanno chiarito con riferimento alla proprietà del sottosuolo che, a norma dell'articolo 840, del codice civile, la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di quest'ultimo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri in base a un titolo opponibile al proprietario del suolo. Incombe, pertanto, sulla parte che assuma di avere la proprietà separata sul sottosuolo fornire la relativa prova, avente a oggetto l'atto di trasferimento separato del sottosuolo proveniente da colui che, mediante successivi atti di trasferimento, ha trasferito a terzi la titolarità del suolo.

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