Perdita superiore ad un terzo del capitale e scioglimento della società
Società di capitale - Costituzione - Capitale - Soglia minima - Perdita di esercizio superiore ad un terzo del capitale - Scioglimento - Interpretazione
L'art. 2448, primo comma n.4), c.c. (nel testo anteriore all'entrata in vigore del DLgs 17 gennaio 2003 n.6) che prevede lo scioglimento della società di capitali "per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'art.2447", si interpreta nel senso che tale evento si verifica solo quando la perdita di esercizio, di consistenza superiore al terzo del capitale, determina la riduzione di questo al di sotto del minimo stabilito per legge. Non si verifica invece quando la perdita di capitale, per determinando la riduzione di questo al di sotto del minimo stabilito per legge, sia pari od inferiore al terzo del capitale medesimo.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., ordinanza del 10 febbraio-2022, n. 4347
Società - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Modificazioni dell'atto costitutivo - Contenuto delle modificazioni - Riduzione del capitale - Per perdite - In genere - Delibera di azzeramento e reintegrazione del capitale sociale - Omessa copertura integrale dell'intera perdita - Versamenti aggiuntivi - Non risultanza in bilancio - Causa di scioglimento della società - Fattispecie
In tema di perdita al di sotto del minimo legale del capitale sociale di società per azioni, le regole dettate dagli artt. 2447 e 2448, primo comma, n.4, cod. civ., prevedenti - nel testo anteriore al d.lgs. n.6 del 2003 - l'automatico scioglimento della società, implicano la natura irregolare della gestione sociale nel periodo che perduri fino all'eventuale effettuazione di versamenti a definitiva ed integrale copertura.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 6 settembre 2007 n. 18728
Società - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Modificazioni dell'atto costitutivo - Contenuto delle modificazioni - Riduzione del capitale - Per perdite - Riduzione al di sotto del limite legale - Delibera assembleare di ricostituzione del capitale - Contestuale immediata sottoscrizione del capitale ricostituito, senza fissazione di un termine per l'esercizio del diritto di opzione dei soci - Necessità - Esclusione - Fissazione, in presenza dell'immediata sottoscrizione del capitale reintegrato da parte di alcuni soci, di un termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte degli altri, con effetto risolutivo dell'acquisto degli originari sottoscrittori - Legittimità
Nell'ipotesi, prevista dall'art. 2447 cod. civ., di ricostituzione del capitale sociale ridottosi, per la perdita di oltre un terzo dello stesso, al di sotto del minimo legale, non è imposta l'immediata - in considerazione dell'urgenza connessa all'altrimenti automatico scioglimento della società - sottoscrizione del capitale medesimo (almeno nei limiti del minimo legale) contestualmente alla delibera assembleare di ricostituzione, così che il socio non possa in alcun modo dolersi della mancata, prima della sottoscrizione, fissazione di un termine per l'esercizio del diritto di opzione spettantegli: infatti l'automatico scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2448, n. 4, cod. civ., si produce salvo il verificarsi, con efficacia retroattiva, della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale (o dalla trasformazione della società) ai sensi dell'art. 2447 cit., sicché non la perdita del capitale in quanto tale e la sua riduzione al di sotto del minimo legale costituiscono la causa dello scioglimento, bensì la mancata reintegrazione del capitale stesso al minimo legale (o la mancata trasformazione della società), mentre la legge (che pure vieta agli amministratori di intraprendere nuove operazioni in presenza di un fatto che determina lo scioglimento della società) non impone la predetta contestualità, limitandosi, invece, il richiamato art. 2447 cod. civ. a richiedere che gli amministratori provvedano a convocare senza indugio l'assemblea per le deliberazioni dallo stesso previste.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 17 novembre 2005 n. 23262
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