Permessi di soggiorno: ineludibile il requisito della capacità reddituale concreta e solida
Le fonti di sostentamento devono essere provviste dei requisiti della certezza, solidità, periodicità, documentabilità
Per ottenere il permesso di soggiorno nel nostro Paese lo straniero deve possedere una adeguata capacità reddituale che rappresenta elemento sintomatico di inserimento nel tessuto sociale dello Stato. È ben possibile, però, che lo straniero, pur non raggiungendo "matematicamente" la soglia dell'assegno sociale attraverso la retribuzione da lavoro subordinato, possa garantirsi la stabilità, la liceità e la sostenibilità del soggiorno in Italia attraverso altre fonti di sostentamento. Tuttavia – si badi - tali fonti di sostentamento, per essere rilevanti ai fini del riconoscimento del titolo di soggiorno, devono essere provviste dei requisiti della certezza, solidità, periodicità, documentabilità. Dal che – ha evidenziato il Consiglio di Stato con la recente sent.5826 del 12 luglio scorso - è da escludersi che rilevino gli "aiuti di terzi" che non soddisfino un adeguato livello di sicurezza, solidità e tracciabilità.
La carenza di un reddito sufficiente
Nella vicenda il cittadino straniero aveva fatto ingresso nel territorio nazionale. Ottenuto dapprima un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rinnovato più volte talora per motivi di lavoro e talaltra per motivi di attesa occupazione, la persona coinvolta ne aveva chiesto il rinnovo alla competente Questura. Con apposito provvedimento il Questore aveva rigettato la richiesta, attesa la riscontrata carenza di un reddito sufficiente per tutti gli anni di permanenza dello straniero sul territorio italiano, nonché l'assenza di prospettive lavorative future che inducessero a ritenere verosimile il raggiungimento della soglia minima di legge. Avverso tale decisione, lo straniero aveva proposto ricorso per l'annullamento avanti al Tar il quale, con sentenza lo aveva respinto. Dal che lo straniero, soccombente in primo grado, aveva infine impugnato l'indicata sentenza di prime con appello al Consiglio di Stato.
Il possesso di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite
Il nostro Paese in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. Il Tu immigrazione si occupa della speciale condizione in cui versa lo straniero che perde il lavoro in corso di validità del proprio permesso di soggiorno. In questa specifica situazione, lo straniero che si trovi in una temporanea fase di disoccupazione può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno. Decorso tale termine, al fine di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, lo straniero deve essere in possesso di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
La garanzia che lo straniero non si dedichi ad attività illecite o criminose
Emerge dunque un principio generale: la capacità reddituale è un indicatore, secondo il legislatore, di inserimento nella società e del positivo risultato del percorso di integrazione con le leggi dello Stato. Il requisito reddituale minimo costituisce condizione soggettiva non eludibile, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica. D'altra parte, a ben vedere, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose. E se così non fosse, l'Amministrazione competente non avrebbe possibilità di verificare concretamente la sostenibilità del soggiorno dello straniero. Ma il requisito del reddito pari all'assegno sociale minimo non può costituire di per sé solo, salvo le ipotesi previste espressamente dalla legge, un elemento escludente secondo un meccanismo meramente automatico. Una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti in materia, impone che la capacità reddituale debba essere correttamente declinata e applicata a seconda della situazione concreta.
Circostanze di fatto che concorrono al sostentamento: invalidi i contributi sporadici o incerti
Il possesso di un reddito minimo corrispondente all'assegno sociale rappresenta un criterio orientativo di valutazione e non un parametro rigido la cui mancanza sia "meccanicamente" ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovendosi tener conto delle varie circostanze che anche di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell'immigrato. In tale contesto, le circostanze che di fatto concorrono a consentire la sostenibilità del soggiorno dello straniero nello Stato possono essere di varia natura e possono collocarsi accanto al reddito da lavoro prodotto, senza sostituirlo. È possibile, infatti, che lo straniero entri nel circuito dell'assistenza sociale territoriale, sia inserito in percorsi di integrazione lavorativa promossi da enti pubblici territoriali, riceva aiuto dalle associazioni del Terzo Settore che collaborano con le amministrazioni, ovvero sia supportato da parte delle comunità stabili di connazionali.
Si pensi – evidenzia il Giudice di Palazzo Spada - ai percorsi di integrazione socio-lavorativa, cosiddetti "borse lavoro", coordinati in collaborazione tra le stesse associazioni e gli enti locali, alle attività di distribuzione di beni di prima necessità, di assistenza legale e psicologica delle associazioni del terzo settore che operano a favore delle categorie "fragili". In ogni caso – accenta il massimo Giudice Amministrativo - non è sufficiente un contributo sporadico, di provenienza incerta, inidoneo ad essere sottoposto alla valutazione dell'amministrazione ai fini della dimostrazione di sufficiente capacità economica.