Photored: multa col rosso, 'lanterna ripetitiva' sotto la lente
La Corte di cassazione, sentenza n. 6988 depositata oggi, ha accolto con rinvio il ricorso di un automobilista
In caso di multa con dispositivo automatico "Photored F17A" per passaggio col semaforo rosso, qualora la questione della assenza della cosiddetta "lanterna ripetitiva" venga riproposta in appello, il Tribunale deve affrontare la questione. E se non lo fa incorre nel vizio di omessa pronuncia. La Corte di cassazione, sentenza n. 6988 depositata oggi, ha così accolto con rinvio il ricorso di un automobilista nei confronti del comune di Amantea.
Bocciato invece il motivo di ricorso per il quale il Tribunale avrebbe errato nel non rigettare l'appello in quanto il comune non aveva depositato la documentazione fotografica nel termine di 10 giorni prima dell'udienza davanti al giudice di pace. Secondo la giurisprudenza di Cassazione, spiega infatti la Seconda sezione civile, il termine di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo numero 150 del 2011, quello cioè che fissa in 10 giorni prima dell'udienza il "termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione", non è da considerarsi perentorio mancando una previsione espressa in tal senso. La sua violazione dunque rappresenta una mera irregolarità al punto che la documentazione fotografica dell'infrazione tardivamente prodotta resta utilizzabile come prova.
Non passa neppure l'altro motivo di ricorso che lamentava la "non idoneità" della documentazione fotografica ad attestare la violazione. In particolare, secondo il ricorrente, il tribunale non avrebbe esaminato due fotogrammi dai quali emergeva che l'autovettura non aveva superato la linea d'arresto (primo fotogramma) e che la targa non era ben visibile (secondo fotogramma).
Per la Suprema Corte tuttavia il motivo non può essere accolto in quanto il tribunale dopo aver precisato che, ai sensi del DM 130 del 2004, per ogni infrazione devono essere scattate almeno due fotogrammi, ha osservato che il primo fotogramma può anche riprendere il veicolo a cavallo della linea d'arresto o immediatamente prima della stessa. Né, prosegue la decisione, è indice di omesso esame il mancato rilievo da parte del tribunale della non chiara visibilità della targa "trattandosi di elemento generico e non determinante al fine dell'esclusione dell'infrazione".
Con riferimento invece, come visto, al rilievo secondo cui il verbale sarebbe nullo "in quanto il dispositivo non era stato validamente utilizzato in modalità automatica, mancando la lanterna ripetitiva dopo l'intersezione", la Suprema Corte afferma che il motivo è fondato. "A fronte - conclude la decisione - della riproposizione in appello della questione della mancanza della lanterna ripetitiva - lanterna ripetitiva che il d.d. del Ministero dei Lavori pubblici n. 430 del 2000 e il successivo decreto del 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pongono quale condizione per l'utilizzo della modalità automatica del dispositivo Photored F17A - il tribunale non si è pronunciato al riguardo con conseguente vizio di omessa pronuncia".