Amministrativo

Pianificazione, il Comune non ha un obbligo di risposta specifica alle osservazioni presentate dai privati

Nota a sentenza del Cons. Stato, Sez. IV, n. 21 del 02.01.2023

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di Francesco Paolo Francica *

La controversia affronta il tema delle scelte di pianificazione della Pubblica Amministrazione ed il profilo di amplissima discrezionalità che le contraddistingue.

Nell'economia di questo commento, è opportuno sintetizzare la vicenda in fatto come segue: il privato ricorrente, dopo aver presentato un piano di lottizzazione, era insorto avverso il sopraggiunto regolamento Comunale che riduceva la capacità edificatoria dell'area subordinando la realizzazione del piano alla cessione gratuita di un'area nonché alla realizzazione di alcune opere pubbliche.

La sentenza conferma, in primo luogo, un consolidato orientamento secondo il quale "Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo (…)". Di conseguenza, "il Comune non ha un obbligo di risposta specifica alle osservazioni presentate dai privati (…), perché queste non costituiscono rimedio giuridico, ma un apporto collaborativo". In sintesi, l'apporto del privato deve fungere da strumento collaborativo di confronto con la P.A., senza tuttavia deviarne un obbligo di motivazione analitico in capo alla stessa, visto che il dovere motivazionale resta assorbito dalla relazione illustrativa del piano stesso.

In secondo luogo, la sentenza respinge il motivo di censura con il quale il privato ricorrente pretendeva che il regolamento fosse ex novo assoggettato alla procedura di pubblicazione, stante la profonda modifica delle previsioni ivi contenute in sede di approvazione rispetto al testo adottato (e già oggetto di osservazioni). I Giudici di Palazzo Spada chiariscono che "l'eventuale necessità di "ripubblicazione" sorge solo a seguito di apporto di innovazioni tali da mutare radicalmente l'impostazione di Piano stesso", ovvero in caso di "rielaborazione complessiva". Quando invece, come nel caso in esame, l'accoglimento di osservazioni risulti ininfluente rispetto all'impianto strutturale originario, non sorge alcun obbligo di ripubblicazione, "quand'anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree".

La sentenza è infine rilevante nella parte in cui, con riferimento all'esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, elenca i casi in cui, in via d'eccezione, è ammissibile una tutela dell'affidamento del privato:

a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968;

b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate;

c) giudicati, recanti il riconoscimento del diritto di edificare;

d) modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

Tuttavia, precisa la sentenza che - anche in caso di posizioni di vantaggio derivate da una convenzione urbanistica o da un giudicato -, possono essere oggetto della tutela da parte del giudice amministrativo soltanto gli interessi oppositivi e non invece gli interessi pretensivi relativi all'esercizio dello ius variandi su istanza del privato.

Alla luce di tale iter logico, il Consiglio di Stato ha pertanto respinto l'appello proposto avverso al ricorso principale.

*a cura dell'avv. Francesco Paolo Francica , Carnelutti Law Firm

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