Penale

Più favorevole all'imputato l'estinzione del reato rispetto alla tenuità del fatto in quanto elimina l'elemento di colpevolezza

La tenuità del fatto (ex articolo 131-bis cp), invece, lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica

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di Giampaolo Piagnerelli

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis cp, in quanto la prima estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda, invece, lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. Venendo ai fatti l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione (sentenza n. 1264/23) lamentando che la Corte d'appello di Messina avesse del tutto omesso di motivare in ordine al proprio motivo di appello con il quale aveva chiesto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis cp).
I Supremi giudici, tuttavia, hanno rilevato come nel caso di specie in base agli articoli 129 e 609, comma 2, cpp dovesse essere rilevata l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la pronuncia dell'impugnata sentenza di appello. La Cassazione così ha richiamato il comma 1 dell'articolo 157 cp, secondo cui il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e comunque a un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto. Considerato che il reato di truffa è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, il tempo necessario a prescrivere lo stesso è di 6 anni.
Nella sentenza - si legge - risultando anche l'esistenza di atti interruttivi il tempo necessario a prescrivere era pari a 7 anni e 6 mesi. Considerando, poi, le astensioni del difensore dalle udienze, si dovevano sommare altri due anni e 52 giorni. Il reato di truffa ascritto all'imputato commesso il 17 gennaio 2013 in funzione anche delle diverse interruzioni si è effettivamente prescritto il 7 settembre 2022. Alla luce quindi dell'articolo 620, comma 1, lettera a) cpp, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

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