Civile

Platform2Business, in via di definizione la consultazione pubblica di AGCOM

In vista del prossimo recepimento della Direttiva Omnibus e dell'esito della consultazione gli operatori saranno chiamati ad adeguare le proprie piattaforme

di Maria Francesca Quattrone, Francesca Caliri*

È in via di definizione presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la consultazione pubblica sulle Linee Guida per una adeguata ed efficace applicazione del Regolamento cd. Platform 2 Business (Reg. UE 2019/1150). Il Regolamento P2B, entrato in vigore il 12 luglio 2020, si applica agli operatori che offrono servizi di intermediazione on line ed ai motori di ricerca, in parole povere ai marketplace (generalisti, verticali, orizzontali, comparatori e aggregatori), agli sviluppatori di APP (specialisti nella intermediazione di beni immateriali) ed ai motori di ricerca che offrono servizi ad utenti commerciali per vendere beni e servizi ai consumatori finali.

Il Regolamento stabilisce un regime di equità e trasparenza nei rapporti tra i titolari delle piattaforme di intermediazione online e gli utenti commerciali (venditori o seller o professionisti).

I punti su cui si incentra il Regolamento si riferiscono a:
• la necessità di offrire termini e condizioni di contratto reperibili e trasparenti;
• la visibilità degli utenti commerciali nelle piattaforme;
• la indicazione inequivoca delle motivazioni che potrebbero indurre il prestatore del servizio a terminare o sospendere il servizio offerto;
• la trasparenza dei parametri di posizionamento (ranking) degli utenti commerciali;
• l'accesso ai dati,
• la clausola della nazione più favorita;
• la presenza di procedure alternative di risoluzione delle controversie.

Tra tutti l'accesso ai dati è un grande tema che non solo occupa evidentemente la tutela dei dati personali, ma il valore delle banche dati a cui le piattaforme hanno accesso grazie agli utenti commerciali.

Particolare risalto viene dato all'accesso ai dati personali degli utenti finali che transitano sulla piattaforma in modo tale che il venditore possa avervi anche egli accesso o, in caso di indisponibilità, ne venga informato. Detto accesso deve permanere anche quando il rapporto con l'utente commerciale è cessato.

Sul posizionamento dei venditori non solo devono essere spiegati dalla piattaforma i criteri, ma devono altresì essere evidenziati i casi in cui vi siano delle differenze rispetto all'offerta di beni e servizi da parte degli stessi titolari dei marketplace. In questi casi occorre riferirsi agli Orientamenti espressi dalla Commissione Europea (2020/C 424/01) che richiedono massima chiarezza e trasparenza.

Già lo scorso autunno l'AGCOM aveva avviato un monitoraggio, conclusosi ad aprile 2022, a cui hanno partecipato circa 150 intermediari di servizi (dato tratto dal report sull'attività di monitoraggio -(ott2021/aprile2022) "termini e condizioni" del maggio 2022) da un lato e utenti commerciali e siti web dall'altro.

È emersa la necessità del rispetto di 3 profili: Reperibilità, Comprensibilità e Completezza di documenti e informazioni: la reperibilità ed accessibilità di condizioni di contratto; la comprensibilità e la lingua utilizzata; la completezza di tutte le informazioni previste dal Regolamento.

Molti operatori non si sono ancora adeguati eppure le sanzioni applicabili sono le medesime previste dalla legge n. 249/1997 per le violazioni in materia di posizioni dominanti; sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra il 2% e il 5% del fatturato annuo del trasgressore ed in casi di particolare gravità o di reiterazione è prevista la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

Ma gli adempimenti richiesti ai titolari delle piattaforme non si limitano alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida o nel Regolamento P2B. Lo scorso 28 maggio era il termine per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/2161 ("Direttiva Omnibus") che mira a rafforzare la posizione del "contraente debole" modificando le Direttive 93/13, 98/6, 2005/29, 2011/83 rispettivamente in materia di condizioni contrattuali abusive, indicazione di prezzi e prodotti offerti ai consumatori, pratiche commerciali sleali e di diritti dei consumatori, con l'intento di aggiornare una disciplina datata e non più in linea con le crescenti esigenze dei destinatari e del mercato derivanti dalla crescita del commercio elettronico. Di conseguenza onerati dal rispetto delle nuove disposizioni sono ancora una volta i titolari dei marketplace, questa volta, nei loro rapporti con i consumatori finali.

Anche in questo caso si richiede maggiore trasparenza, in particolare sui parametri che determinano la classificazione dei prodotti quale risultato della ricerca effettuata dall'utente.

Se i fornitori di motori di ricerca online risultano già assoggettati a più severi obblighi informativi, una delle maggiori zone d'ombra dei marketplace riguarda proprio il posizionamento dei venditori mostrato nei risultati di ricerca, fattore che, determinando l'ordine in base al quale i prodotti vengono mostrati, è in grado di indirizzare l'acquisto da parte del consumatore.

A rafforzare quindi i criteri di posizionamento di cui al P2B, la Direttiva Omnibus impone alle piattaforme di rendere disponibili le medesime "informazioni rilevanti" in una apposita sezione direttamente accessibile dalla pagina ove sono presentati i risultati di ricerca. Del pari, è stata qualificata come pratica commerciale sleale la presentazione di detti risultati di ricerca senza l'eventuale indicazione circa la sussistenza di annunci pubblicitari o altre forme di sponsorizzazione a pagamento che permettano al singolo venditore di godere di una posizione preferenziale rispetto agli altri. Qualora, poi, la piattaforma consentisse il rilascio di recensioni relative al prodotto acquistato, si renderebbe ora necessario informare i consumatori circa le modalità con cui viene garantita la veridicità delle stesse, oltre ad informarli sull'identità del venditore (se professionista o meno).

Ulteriori previsioni riguardano obblighi che gravano principalmente sui venditori, ma che potrebbero comportare profili di responsabilità del titolare della piattaforma che li ospita nel caso in cui lo stesso agisse in qualità di "hosting provider attivo", quale soggetto che interferisce con l'attività dei propri venditori attuando condotte invasive quali, ad esempio, la selezione, l'organizzazione o la promozione dei beni venduti, oppure intrattenendo un rapporto diretto con gli utenti. In tale circostanza, dunque, il titolare del marketplace può essere chiamato a rispondere degli illeciti commessi dai venditori.

Considerati i crescenti adempimenti richiesti agli operatori la partecipazione alla consultazione pubblica appare un momento propizio per avviare un dialogo costruttivo tra le parti.

In ogni caso, è opportuno che sin da ora i destinatari del Regolamento P2B si preparino ad adeguare le proprie piattaforme in vista delle risultanze della consultazione medesima e del prossimo recepimento della Direttiva Omnibus.

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*A cura di di Maria Francesca Quattrone, Founding Partner e Francesca Caliri, Associate - Studio legale Dike Legal

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