Pm libero di chiedere il fallimento al di fuori di notizie di reato
Secondo la Cassazione non serve la pendenza di un procedimento penale, basta il Modello 45
Il Pubblico ministero può fondare la sua richiesta di fallimento basandosi sul cosiddetto Modello 45, ovvero sugli atti che non costituiscono notizie di reato. L’istanza della pubblica accusa è, infatti, ammissibile anche se non fa alcun riferimento ad un procedimento penale pendente.
La Cassazione (sentenza 26407) dichiara inammissibile il ricorso di una società, secondo la quale non esistevano le condizioni per accogliere la richiesta del Pm.
Ad avviso della difesa, nell’istanza non si faceva riferimento a nessun procedimento penale instaurato dal quale potesse emergere lo stato di insolvenza della società. L’unico appiglio era nel Modello 45, privo di qualunque imputazione.
Ma la Suprema corte invita ad una lettura estensiva dell’articolo 7 della legge fallimentare.
Una norma che, una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, legittima il Pm a presentare la richiesta «in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis». Di conseguenza il riferimento - contenuto al comma 1) dell’articolo 7 - al riscontro dello stato di insolvenza della società «nel corso di un procedimento penale», non va letto in modo riduttivo, supponendo dunque che sia necessaria la preventiva iscrizione di una notizia di reato, nel registro degli indagati, a carico del fallendo o di terzi.
L’iniziativa del Pm può essere supportata dall’esame delle indagini della Guardia di finanza, preventivamente disposta dall’organo giurisdizionale nell’esercizio del suo potere investigativo, come può basarsi su verifiche eseguite, in autonomia, dalla polizia e trasmesse alla procura.
Se dagli atti emerge, infatti, una esposizione debitoria - nel caso esaminato verso il fisco - utile, anche in astratto, a costituire una fattispecie incriminatrice speciale il Pm può chiedere il fallimento.
La Suprema corte chiarisce anche che neppure un eventuale esito favorevole all’imprenditore del procedimento penale nel corso del quale il Pm ha individuato la notizia dell’insolvenza, potrebbe incidere sulla regolarità del procedimento fallimentare scattato su richiesta. L’accertamento di una condizione oggettiva di insolvenza è, infatti, l’unico dato rilevante per il fallimento. Mentre è ininfluente la verifica delle cause che l’hanno determinata.