Lavoro

PNRR e il rapporto biennale sulla situazione del personale: un primo arresto del TAR

L'operatore economico che partecipi ad un bando di gara per la cui esecuzione si attinga, anche solo in parte, alle risorse del PNRR o del PNC è tenuto a produrre, a pena di esclusione, il rapporto sulla situazione del personale (art. 47, c. 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77), redatto in osservanza dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e delle istruzioni impartite con D.I. 29 marzo 2022

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di Luca Barbieri e Paola Rea *

Una prima pronuncia dei Giudici Amministrativi sul tema che involge l'obbligo di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale è offerta dal TAR Abruzzo con la recente sentenza 10 febbraio 2023, n. 75 secondo la quale all'obbligo di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale riferito al biennio 2020-2021 è tenuta l'impresa che al 31 dicembre 2021 occupava oltre 50 lavoratori subordinati, a nulla rilevando ai fini dell'obbligo di presentazione di tale documento di gara il numero di lavoratori in forza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Come noto, l'operatore economico che partecipi ad un bando di gara per la cui esecuzione si attinga, anche solo in parte, alle risorse del PNRR o del PNC è tenuto a produrre, a pena di esclusione, il rapporto sulla situazione del personale (art. 47, c. 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77), redatto in osservanza dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e delle istruzioni impartite con D.M. 29 marzo 2022.

Nella sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo è stato chiamato a valutare la legittimità dell'operato della stazione appaltante la quale, a dire dell'impresa ricorrente, avrebbe dovuto escludere l'aggiudicataria per la mancata produzione del rapporto biennale, poiché gravata da tale onere avendo dichiarato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione di occupare più di cinquanta lavoratori.

Fermo restando che il termine di trasmissione per via telematica del rapporto riferito al biennio 2020-2021 era fissato al 30 settembre 2022 (art. 5 del D.M. 29 marzo 2022), peraltro prorogato al 14 ottobre 2022, la disciplina vigente non estende l'obbligo di produrre il rapporto alla generalità degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara afferenti ad investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR; infatti, sono tenuti ad adempiere a tale obbligo i soli operatori che al 31 dicembre 2021 avevano in forza almeno 51 lavoratori.

Accertato che al 31 dicembre 2021 risultavano essere in forza presso l'impresa aggiudicataria solo 49 lavoratori, i Giudici del TAR Abruzzese hanno rigettato l'impugnazione, in perfetta aderenza con il dettato normativo ricostruito.

La norma mira a "fotografare" la situazione del personale dipendente alla data del 31 dicembre 2021, a nulla rilevando quella dichiarata in fase di presentazione della domanda e alla data di formulazione dell'offerta, come invece sostenuto dalla ricorrente.

Pertanto, ai fini della corretta individuazione dei concorrenti gravati dall'onere di redazione del rapporto sul personale per il biennio di annualità 2020 - 2021, occorre prendere a riferimento la situazione del personale dipendente al 31 dicembre 2021.

Al proposito, è opportuno precisare come l'impresa aggiudicataria che ha un numero dipendenti inferiore a 50 che non sia tenuta a produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, copia conforme dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità, essa tuttavia è comunque tenuta a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale qualora al 31 dicembre 2021 occupi almeno 15 lavoratori.

Mediante tale relazione, l'impresa aggiudicataria riferisce con riguardo a:

- lo stato delle assunzioni; l'attività di formazione,

- i livelli di inquadramento, le promozioni professionali (passaggi di qualifica o di categoria) e altri fenomeni di mobilità;

- le politiche retributive e i livelli retributivi;

- l'eventuale intervento di ammortizzatori sociali;

- i licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti (art. 47, c. 3 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77).

Nonostante la testé citata disposizione non rinvii espressamente al rapporto sulla situazione del personale di cui al già richiamato art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, è ragionevole ritenere che tale relazione, che peraltro è stabilito sia trasmessa sia alle rappresentanze sindacali aziendali che alla consigliera e al consigliere regionale di parità, possa essere predisposta assumendo la struttura e l'articolazione del rapporto ministeriale.

In particolare, si ritiene che i dati di natura quantitativa che afferiscono alle retribuzioni corrisposte siano indicati in forma aggregata, distinguendo i lavoratori oltre che in base al genere, anche per categoria professionale e livello d'inquadramento.

A differenza di quanto previsto per il rapporto sulla situazione del personale, non è previsto che la relazione in parola indichi separatamente i dati retributivi riguardanti i) il lavoro straordinario, ii) il superminimo individuale, iii) il premio di produttività o altri elementi incentivanti.

È opportuno precisare che la violazione dell'obbligo di trasmissione di detta relazione alla stazione appaltante determina l'applicazione delle penali i) commisurate in base alla gravità della violazione (ad esempio, in ragione dell'inadempimento totale o parziale ovvero della reiterazione dell'inadempimento contestato) nonché ii) proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni disciplinate dallo stesso.

Al riguardo, le Linee guida attuative del già richiamato art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n 77 precisano che, con riferimento alla quantificazione delle penali applicabili, potrà farsi riferimento all'art. 50 del medesimo decreto legge, ove è previsto che potranno essere inflitte sanzioni giornaliere in misura compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto del contratto, senza poter superare l'importo complessivo pari al 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

A tali penali si aggiunge la gravissima sanzione dell'interdizione dalla partecipazione, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, a procedure di affidamento afferenti investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse derivanti dal PNRR o PNC per i successivi dodici mesi.

*di Luca Barbieri - ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche e Paola Rea - Studio Brugnoletti e Associati

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