Polizze assicurative: gli eredi possono conoscere i beneficiari
Lo ha chiarito il Garante privacy dopo le numerose richieste di chiarimento ricevute a seguito delle decisioni contrastanti della giurisprudenza di merito
Le compagnie assicurative devono consentire agli eredi, che ne fanno richiesta, l’accesso ai nominativi dei beneficiari indicati nelle polizze stipulate in vita da persone defunte.
Lo ha chiarito il Garante privacy, con un provvedimento in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dopo le numerose istanze (segnalazioni, reclami e richieste di parere) ricevute a seguito delle decisioni contrastanti assunte dalla giurisprudenza di merito. Tali decisioni hanno infatti generato, nel corso del tempo, diversi dubbi interpretativi.
Prima di trasmettere i nominativi le compagnie dovranno comunque verificare che sussistano una serie di condizioni. In primo luogo, dovranno accertare che il richiedente sia stato effettivamente indicato come erede, o “chiamato all’eredità”, ossia legittimato ad accettare l’eredità e pertanto a divenire erede.
In secondo luogo, dovranno verificare che l’interesse perseguito dal richiedente sia concreto e attuale (cioè esistente al momento dell’accesso ai dati), precedente o funzionale alla propria difesa in giudizio.
L’Autorità, nell’esprimere il proprio orientamento, ha affermato che il diritto alla riservatezza va sempre bilanciato con altri diritti fondamentali, (come quello di difesa in giudizio), così come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalle Linee Guida in tema di “esercizio del diritto di accesso” del Comitato che raccoglie tutte le Autorità Garanti Ue (Edpb) e dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
La tutela della riservatezza dei dati personali, si legge nel provvedimento “non ha un valore assoluto” per cui il titolare del trattamento “deve contemperare tale diritto con quello di difendersi in giudizio esercitato da colui che accede ai dati personali del de cuius”.
Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato di recente che “l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio”.
In pratica, spiega l’Authority, questo vuol dire che a fronte di un interesse del richiedente a conoscere i nominativi dei beneficiari delle polizze, il titolare deve eseguire un “controllo in negativo”, che si risolve nel verificare che “non si tratti di un’istanza del tutto pretestuosa”.
In titolare dovrà dunque verificare: 1) che il soggetto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all’eredità o di erede; 2) che l’interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell’accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.