Possibile la notifica del ricorso con la Pec anche prima dell’entrata in vigore del processo telematico
«La notificazione del ricorso instaurativo del processo amministrativo può avvenire per posta elettronica certificata (Pec), nel rispetto delle disposizioni che la regolano, anche prima dell'adozione del Dpcm 16 febbraio 2016, n. 40 ed indipendentemente dall'autorizzazione presidenziale, di cui all'art. 52, comma 2, c.p.a». Questo il principio di diritto espresso dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 19 settembre 2017 n. 9.
La questione era stata rimessa all'Adunanza plenaria dalla sezione III con ordinanza 23 marzo 2017, n. 1322. L’adunanza plenaria ha chiarito che la natura di mezzo ordinario di notificazione riconosciuta alla notifica a mezzo Pec e la sua immediata operatività nell'ambito del processo amministrativo non sono negate né ostacolate dall'articolo 16-quater, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179. In particolare il comma 3- bis dell'articolo 16 quater, prevede che «le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa». Questo comma secondo la sentenza «lungi dal poter essere interpretato nel senso di non consentire l'applicabilità immediata al processo amministrativo della notifica a mezzo Pec, esclude proprio che disposizioni specificamente previste per il processo civile e penale (e segnatamente quella sul differimento dell'entrata in vigore) possano intendersi estese anche al processo amministrativo, per di più producendo un effetto di “paralisi” della notifica a mezzo PEC nell'ambito di quest'ultimo». Tale conclusione – spiegano i magistrati - si fonda sia sulla interpretazione letterale del comma 3 bis (peraltro solo successivamente introdotto dal legislatore), che esclude la sola immediata applicazione dei precedenti commi 2 e 3 (evidentemente rivolti ai processi civile e penale), sia sul rilievo che il testo vigente dell'articolo 1,della legge n. 94 del 1993, non risulta modificato dall'articolo 16 quater, del Dl. n. 179 del 2012.
I giudici hanno aggiunto che non appare ragionevole ritenere che l'emanazione di un decreto recante regole tecniche per i processi civile e penale, da emanarsi da parte del ministro della Giustizia, autorità priva di competenza in merito al processo amministrativo telematico, possa condizionare l'attuazione di quest'ultimo e, segnatamente, bloccare, nel suo ambito, le disposizioni relative alla notifica degli atti a mezzo Pec da parte degli avvocati. Né può sostenersi che, non essendo state all'epoca emanate le regole tecniche per il processo amministrativo, il “difetto di disciplina” renderebbe impossibile l'applicazione della notificazione a mezzo Pec.
In conclusione, «la natura di mezzo generale di notificazione (e di immediata applicazione) riconosciuta alla notifica a mezzo Pec consente di affermare che la stessa non risulta impedita fin tanto che non è stato emanato il Dpcm , previsto dall'art. 13, all. 2 (norme di attuazione) del c.p.a.; decreto recante le “regole tecnico – operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico”».
Ha infine concluso l'Adunanza plenaria che le conclusioni alle quali è pervenuta non sono messe in dubbio da quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del codice del processo amministrativo, non potendo da tale norma evincersi un impedimento alla immediata applicazione della notifica a mezzo Pec, ancorchè la stessa sia disposta, in via generale, dalla legge (nel senso che, essendo prevista una previa autorizzazione presidenziale per la notifica “per via telematica”, ciò comporterebbe l'impossibilità di disporre in via immediata e diretta della notifica a mezzo Pec da parte del difensore non munitosi di tale previa autorizzazione).
Consiglio di Stato – Adunanza plenaria – Sentenza 19 settembre 2017 n. 9