Potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa in caso di difficoltà nella determinazione
Responsabilità civile - Entità del danno - Valutazione - Difficoltà - Integralità dei pregiudizi - Liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall’art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell’avvenuta dimostrazione dell’esistenza e dell’entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare...
Per l’intervento del Fondo di garanzia è necessaria la prova del veicolo non identificato
a cura della Redazione Diritto