Lavoro

Praticanti avvocati non abilitati a proporre appello in Tribunale

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 3676/2021<br/>

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di Francesco Machina Grifeo

Il praticante avvocato non può proporre appello dinanzi al Tribunale né tantomeno assumere il patrocinio nel giudizio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3676 del 12 febbraio 2021, accogliendo il ricorso di un automobilista contro il comune di Soriano del Cimino. Lacausa era relativa alla ripartizione delle spese a seguito dell'opposizione ad un verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità.

In primo grado, il giudice di pace aveva infatti accolto l'opposizione ma compensato le spese. A questo punto, il conducente ha impugnato la decisione davanti al Tribunale di Viterbo che però ha rigettato il ricorso, accogliendo invece quello incidentale del Municipio. Contro quest'ultima decisione è scattato il ricorso in Cassazione in cui si contestava lo ius postulandi in capo al difensore nominato dall'ente locale.

Per la Suprema il ricorso è fondato. Il praticante avvocato infatti "non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace, poiché tali cause non sono ricomprese nell'elenco di cui all'art. 7 della L. n. 479 del 1999, norma che deroga alla regola generale secondo la quale il patrocinio legale è subordinato al superamento dell'esame di Stato e all'iscrizione all'albo degli avvocati e, quindi, di stretta interpretazione" (Cass. 3917/2016).

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge professionale, il cui art. 41, comma 12, ammette l'attività difensiva del praticante avvocato in sostituzione e sotto la responsabilità del cosiddetto "dominus", la Suprema Corte ha ribadito il principio, affermando che "il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del "dominus" avvocato" (Cass. n. 7754/2020).

Il Tribunale di Viterbo, conclude la decisione, ha pertanto errato nel "non rilevare l'inammissibilità del gravame incidentale proposto dal praticante avvocato per conto dell'ente locale, poiché questi, al momento della proposizione del predetto gravame, non aveva ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense".

La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Viterbo anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà pertanto esaminare soltanto l'impugnazione principale a suo tempo proposta dall'automobilista ("dovendosi ritenere che lo stesso sia stato assorbito per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale del Comune, anche se nella decisione cassata se ne statuisce, erroneamente, il rigetto").

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