Responsabilità

Premio assicurativo, l'accettazione del pagamento tardivo non copre il pregresso

Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 38216 depositata oggi, respingendo il ricorso nei confronti di Axa

di Francesco Machina Grifeo

Non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine per il pagamento del premio (previsto dall'art. 1901 del c.c.) a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo (del premio stesso). Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 38216 depositata oggi, respingendo il ricorso di una donna nei confronti di Axa Assicurazioni con cui aveva stipulato un contratto contro il rischio incendio di un immobile. L'incendio si era poi effettivamente verificato e la ricorrente aveva citato in giudizio l'Assicurazione per non averla indennizzata.

La società, tuttavia, eccepì l'inoperatività della polizza per il mancato pagamento del premio entro il 29 novembre 2007; esso venne invece saldato il 10 gennaio 2008 a fronte di un sinistro che si era verificato 17 dicembre 2007, "dunque nel periodo di sospensione della garanzia, decorrente dal 15° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del premio". E sia il Tribunale di Benevento che la Corte di appello di Napoli diedero ragione alla società.

Proposto ricorso, la donna ha affermato che il contratto sottoscritto il 29 novembre 2002 aveva durata decennale (con frazionamento annuale del premio); che l'articolo 3, tuttavia, prevedeva che "il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del giorno del pagamento " del premio; che la prima frazione di premio venne pagata il 2.12.2002; e dunque solo da tale data il contratto doveva ritenersi concluso; ergo, il termine per il pagamento dei premi successivi veniva a scadere il 2 dicembre di ogni anno. Per cui il sinistro del 17.12.2007 era avvenuto all'interno dei 15 giorni previsti dall'articolo 1901 c.c.

La tesi però non convince la Suprema corte che ricorda: il contratto di assicurazione, come qualsiasi altro contratto, è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione della sua proposta. Tuttavia, una volta concluso, non è per ciò solo produttivo di effetti. L'efficacia è infatti subordinata dalla legge alla condicio iuris del pagamento del premio (art. 1899 c.c.). Tale regola è l'espressione di un principio economico, prima ancora che giuridico, e cioè la c.d. "inversione del ciclo produttivo" tipica delle operazioni assicurative. L'assicuratore, spiega la decisione, ha bisogno del premio per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati. Dunque, il contratto di assicurazione esiste come negozio prima ancora che sia pagato il premio, ma solo il pagamento del premio fa sì che esso produca i suoi effetti.

Inoltre, come già ripetutamente affermato, nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo. Del resto, prosegue la decisione, "l'assicuratore quando assume su di sé l'alea del pagamento dell'indennizzo deve essere messo in condizione di poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati, attraverso i quali dovrà costituire le riserve tecnicamente calcolate per adempiere i propri obblighi e costituire le garanzie reali".

Quindi il mancato pagamento del premio "turba non già e non solo il singolo rapporto contrattuale, ma turba l'equilibrio del principio di comunione dei rischi". Per la Corte è dunque "economicamente necessario" che il contratto resti sospeso, per evitare che l'assicuratore possa trovarsi a dover sopportare rischi per i quali non ha incassato i premi.

Né l'art. 1901 c.c. consente alcun sindacato al giudice sulla buona fede, "perché l'esonero dell'assicuratore dal pagamento dell'indenizzo, in caso di mancato pagamento del premio, è effetto naturale ex art. 1374 c.c. del contratto". Dunque, l'assicuratore che rinunciasse a far valere la carenza di copertura terrebbe una condotta apertamente contraria al dovere di sana e prudente gestione di cui all'art. 3 Cod. ass., e si esporrebbe al rischio di sanzioni da parte dell'Autorità di vigilanza. E ancora: "Rinunciare a far valere il mancato pagamento del premio significherebbe depauperare la massa degli assicurati, in violazione del ricordato art. 3 cod. ass.".

In definitiva, nel caso di mancato pagamento del premio assicurativo, una volta spirato il termine di cui all'articolo 1901 c.c., il contratto entra in una fase di stallo destinata immancabilmente a concludersi, in quanto delle due l'una:
- se l'assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc; - se l'assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l'assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi.

Se, invece, conclude la Corte, si ritenesse che l'accettazione del pagamento tardivo del premio senza riserve, da parte dell'assicuratore, comporti sempre e comunque una tacita rinuncia a far valere l'inefficacia della polizza, si perverrebbe a questi effetti paradossali: a) l'articolo 1901 c.c., non avrebbe alcun senso, giacché in tutti i casi di pagamento tardivo, accettato senza riserve, il contratto produrrebbe i suoi effetti; b) si introdurrebbe a carico dell'assicuratore un onere, al momento di accettazione del pagamento tardivo del premio, di dichiarare apertamente di non voler indennizzare sinistri già avvenuti nel periodo di carenza, onere non previsto da alcuna norma".

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