Prescrizione, tempi allungati per i reati più gravi e complessi
Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma Cartabia del processo penale
È un’improcedibilità “mitigata” la soluzione messa a punto dal ministero della Giustizia sulla prescrizione per correggere la rotta rispetto al disegno di legge Bonafede. Nella versione sottoposta al Consiglio dei ministri , infatti, il blocco dei termini dopo la sentenza di primo grado resta, sia in caso di assoluzione sia in caso di condanna. E tuttavia si mutuano dalla legge Pinto (la disciplina che fissa una durata massima di ogni grado di giudizio che, se oltrepassata, dà diritto a un risarcimento nel civile e nel penale) i termini di durata massima dell’appello, due anni, e del giudizio in Cassazione, un anno. Se i termini sono sforati, la sanzione è di natura processuale e si concretizza nell’improcedibilità.
Gli interventi dell’ultimo minuto
Con alcuni correttivi però. Per reati gravi (per esempio, associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, corruzione, per traffico stupefacenti, per violenza sessuale, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, prostituzione minorile, riduzione in schiavitù, omicidio non aggravato, rapina, estorsione, sequestro, reati di spaccio in caso di ingente quantità) e di particolare complessità (per la natura delle questioni, per il numero degli imputati o delle vittime oppure delle questioni da trattare), infatti, è possibile una proroga di un anno in appello (tre complessivi, quindi) e di sei mesi in Cassazione (un anno e sei mesi totali). L’inserimeto della corruzione in questo elenco ha rappresentato il punto di caduta della mediazione raggiunta con i 5 Stelle.
Inoltre, vanno ovviamente esclusi tutti i delitti sanzionati con la pena dell’ergastolo, per definizione mai soggetti a prescrizione.
Le ragioni
Con questa soluzione, spiegano i tecnici della ministra Cartabia, si rimedia al duplice danno causato da processi troppo lunghi: danno per gli imputati (diritto costituzionale alla ragionevole durata del processo) e danno per le vittime (in attesa di una parola di giustizia). Quindi il problema non è più la prescrizione del reato, ma la durata del processo. Il rimedio all’irragionevole durata è così all’interno del processo, ossia l’improcedibilità (che non estingue il reato). La nuova disciplina si applica per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge Bonafede.
La durata delle indagini
Il pacchetto di modifiche alla disciplina del processo penale, in realtà, investe molti altri punti, con l’obiettivo di una riduzione del 25% dei tempi di durata medi dei procedimenti. Per quanto riguarda, per esempio, i termini di durata delle indagini preliminari, questi, in relazione alla natura dei reati, vengono così rideterminati:
1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;
2) un anno e sei mesi, quando si procede per gravi delitti come quelli di mafia e terrorismo o traffico di stupefacenti (quelli indicati nell’articolo 407, comma 2, del Codice di procedura penale);
3) un anno, in tutti gli altri casi.
Nel caso di particolare complessità delle indagini, il pubblico ministero potrà chiedere una sola proroga della durata di sei mesi.
Rinvio a giudizio limitato
Si prevede che il pubblico ministero potrà chiedere il rinvio a giudizio solo quando gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini permettano di coltivare «una ragionevole previsione di condanna», partendo da un dato che vede in primo grado le assoluzioni attestarsi su un livello assai elevato, pari al 40 per cento.
In caso di stasi del fascicolo, si prevede l’intervento del Gip per indurre il pm a prendere le sue decisioni. Alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutelare il segreto investigativo, si conferma il meccanismo di discovery degli atti, già previsto nel ddl Bonafede. È garanzia per l’indagato di non restare sotto indagine troppo a lungo; e garanzia per la vittima di dare un impulso al fascicolo fermo, anche per evitare la prescrizione del reato.
Tagliata l’udienza preliminare
Riconsiderata la centralità dell’udienza preliminare che, per i tecnici della Giustizia, non è stata in grado di filtrare in maniera pari alle attese i procedimenti (solo il 10%), e allunga la durata del giudizio di primo grado, in media, di 400 giorni. Si propone allora di limitarne la previsione a reati di particolare gravità e, parallelamente, di estendere le ipotesi di citazione diretta a giudizio.
Il Pm potrà appellare
Il pubblico ministero recupera margini di manovra in appello, rispetto alle proposte originali della commissione Lattanzi, nello stesso tempo cadono anche i limiti per la difesa, la cosiddetta critica vincolata. Introdotto poi un nuovo mezzo di impugnazione straordinaria in Cassazione, per dare esecuzione alla pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. Per le priorità nell’esercizio dell’azione penale, altro tema delicato, alla fine queste saranno decise dagli uffici del pubblico ministero, nel rispetto di criteri generali forniti dal parlamento.