Rassegne di Giurisprudenza

Presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione prevista dal contratto collettivo

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Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione prevista dal contratto collettivo - Adeguatezza ai principi di proporzionalità - Presunzione - Sussiste.
Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite.
Corte di cassazione, sezione lavoro ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27757

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere - Retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva - Adeguatezza - Accertamento - Riferimento al trattamento retributivo previsto per altri dipendenti - Inammissibilità - Riferimento al parametro "esterno" ex art. 36 cost. - Necessità - Fattispecie.
Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Costituzione, "esterno" rispetto al contratto. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che - con riguardo all'attribuzione "una tantum" di un'indennità per il periodo di vacanza contrattuale, non fruita da alcuni lavoratori che, nelle more del rinnovo del contratto, avevano fruito di uno scivolo nel collocamento a riposo - aveva evidenziato l'assenza di ogni prova in ordine alla dedotta insufficienza della retribuzione, prevista dalla contrattazione collettiva, rispetto al parametro costituzionale).
Corte di cassazione, sezione lavoro sentenza 28 ottobre 2008, n. 25889

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere
Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Costituzione, che è "esterno" rispetto al contratto; nè può assumere rilievo, ai fini di tale accertamento, l'eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento e che, pertanto, l'attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno (nella specie, la sentenza di merito aveva ritenuto valida la clausola dell'accordo sindacale del 14 gennaio 1992, relativo ai dipendenti dell'Azienda Milanese Servizi Ambientali, che aveva escluso i lavoratori neo - assunti dal diritto di percepire il cosiddetto "elemento distinto della retribuzione"; la S.C., nel confermare tale decisione in base all'enunciato principio, ha anche escluso la violazione dell'art. 41, secondo comma, Cost., sul presupposto che la differente retribuzione era stata comunque prevista in funzione dell'anzianità dei singoli dipendenti) .
Corte di cassazione, sezione lavoro sentenza 8 gennaio 2002, n. 132

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali - Riscontro di adeguatezza ex art. 36 cost. - Estensione alla pattuizione collettiva - Limiti - Presunzioni di adeguatezza - Prova contraria - Onere del lavoratore - Fattispecie relative al contratto collettivo di lavoro giornalistico 8 luglio 1982.
Il fatto che la determinazione del trattamento economico dei lavoratori spetti all'autonomia negoziale privata - ed in particolare a quella sindacale - non esclude che tale autonomia debba esplicarsi nel rispetto del principio costituzionale dell'equa retribuzione, con la conseguenza che l'inosservanza del precetto dell'art. 36 cost. può essere dedotto anche riguardo ad una pattuizione collettiva, salva, sul piano dell'onere probatorio, la presunzione di adeguatezza e sufficienza, in mancanza di prova contraria del lavoratore, della retribuzione corrisposta nella misura prevista, in relazione alle mansioni esercitate, dal contratto collettivo del settore. (Nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto, in particolare, che l'art. 2 del contratto collettivo di lavoro giornalistico 8 luglio 1982, prevedendo per il collaboratore fisso con almeno otto collaborazioni mensili una retribuzione pari al 30 per cento dello stipendio tabellare del redattore ordinario, escludesse la possibilità di una retribuzione maggiore secondo un criterio di proporzionalità insito nella stessa clausola contrattuale - nel caso di un numero di collaborazioni superiore ad otto ed aveva altresì escluso la possibilità del ricorso ai criteri ex art. 36 cost.. la suprema corte ha cassato, sul punto, la decisione, censurandola anche per violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1363 e 1367 c.c.).
Corte di cassazione, sezione 1 civile sentenza 14 dicembre 1990 n. 11881