Rassegne di Giurisprudenza

Presunzione di delega per i provvedimenti riservati al Prefetto firmati da altri funzionari

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a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Atto e procedimento amministrativo - Atti riservati al prefetto - Emanazione e sottoscrizione di altri funzionari - Vice-prefetto - Principio di presunzione di delega - Nullità - Onere delle prova da parte dell'opponente - Fattispecie relativa a provvedimento di espulsione di straniero
È legittimo il provvedimento (di espulsione) firmato dal vice prefetto con la dicitura "p. il Prefetto" in quanto, in tema di delegabilità di funzioni, anche se non rientranti nelle attribuzioni del delegato, vale il principio di presunzione di esistenza della delega e della necessità, per l'opponente, di dare prova contraria, al fine di farne dichiarare la nullità con la conseguenza che nella sua totale inerzia processuale, anche al fine di sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. o altra attività istruttoria, tale presunzione di legittimità, che assiste il provvedimento, non può reputarsi superata.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 21 giugno 2021 n. 17640

Sanzioni amministrative - Opposizione - Ordinanza ingiunzione emessa da funzionario delegato - Deduzione dell'opponente di illegittimità del provvedimento per mancanza della delega - Onere della prova del fatto negativo - A carico dell'opponente - Inerzia processuale dell'opponente - Conseguenze.
L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo; sicché, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata.
•Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 22 agosto 2018 n. 20972

Stranieri - Decreto di espulsione firmato da viceprefetto aggiunto - Indicazione del conferimento della delega nell'atto - Necessità - Insussistenza - Conferimento della delega prima della sottoscrizione del decreto - Sufficienza.
Non è invalido il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello stato emesso dal Viceprefetto aggiunto, a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, senza che nell'atto sia menzionata la delega essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell'adozione del provvedimento.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 29 marzo 2018 n. 7873

Atto e procedimento amministrativo - Atti riservati al prefetto - Emanazione e sottoscrizione da parte di altri funzionari - Vice prefetto vicario - Legittimità - Delega espressa - Non necessita - Altri funzionari - Presunzione di delega - Prova contraria - A carico dell'opponente - Fattispecie relativa a multa stradale
L'ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto; ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento. Per la firma di altri funzionari o vice prefetti vi è, invece, l'esigenza di espressa delega per iscritto, della quale deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 2 aprile 2015 n. 6788