Penale

Presunzione di innocenza in vigore dal 14 dicembre

Il Dlgs 8 novembre 2021, n. 188 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021

di Francesco Machina Grifeo

Entrerà in vigore il 14 dicembre prossimo il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 che adegua il nostro ordinamento alla direttiva Ue (2016/343) sulla presunzione di innocenza e che accorda una serie di garanzie alle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in u procedimento penale. Il provvedimento è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 (Suppl. Ordinario n. 40) con l'indicazione della vigenza.

Per il deputato di Azione Enrico Costa: "Si tratta di un momento storico per lo Stato di diritto. Sarà fondamentale un assiduo 'controllo sociale antielusione'. Chiunque ravvisi una violazione, potrà segnalarlo al Ministro: stiamo predisponendo appositi modelli e formulari". "All'inizio - ha aggiunto - non ci credeva nessuno ma abbiamo convinto il Parlamento, che ha votato compatto, praticamente all'unanimità. Un grazie alla Ministra Cartabia per il suo grande lavoro".

Ricordiamo che tra le principali novità introdotte vi è il divieto, per le autorità pubbliche, di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

In caso di violazione del divieto, poi, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari ed al risarcimento del danno, l'interessato potrà richiedere la rettifica della dichiarazione. E l'autorità dovrà procedervi "immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta". Tale rettifica poi dovrà essere resa pubblica "con le medesime modalità della dichiarazione" o comunque con "modalità idonee". In caso di diniego, invece, l'interessato potrà sempre rivolgersi al tribunale in via d'urgenza.

Per quanto riguarda le modalità di raccordo tra le Procure e gli organi di informazione, la norma stabilisce, innanzitutto, che le esternazioni avvengano esclusivamente tramite comunicati "ufficiali" oppure tramite "conferenze stampa" ma in questo caso soltanto quando le vicende da trattare rivestano «particolare rilevanza pubblica».

Si prevede, infine, che la diffusione di notizie riguardanti i procedimenti penali possa aver luogo unicamente in due casi: a) quando risulti «strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini»; b) quando «ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico». Le medesime regole di condotta vanno poi osservate anche quando il procuratore della Repubblica autorizzi gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire informazioni sulle attività di indagini svolte, possibilità che viene ora espressamente consentita.

Il testo interviene poi sul codice di procedura penale inserendo l'articolo 115-bis (Garanzia della presunzione di innocenza) che tra l'altro riproduce nello specifico contesto normativo del codice, la generale formulazione del divieto di riferimenti pubblici alla colpevolezza in relazione ai «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato», dal quale vengono esclusi – conformemente a quanto previsto dalla direttiva – gli «atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato» (art. 115-bis, comma 1). Vengono poi modificati l'articolo 314, comma 1, (aggiungendo un periodo); l'articolo 329, comma 2, (inserendo una parola); l'articolo 474 (aggiungendo il comma 1-bis).

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