Prevenzione infortuni sul lavoro e responsabilità del committente
Sicurezza sul lavoro - Appalto - Committente - Responsabilità per violazione delle misure di sicurezza del lavoro - Configurabilità - Condizioni.
In materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 1 febbraio 2023, n. 2991
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro obblighi ex art. 2087 c.c. - Appalto - Dipendenti dell'appaltatore - Responsabilità del committente per violazione delle misure di sicurezza del lavoro - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
L'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benché da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva dell'azione di regresso esercitata dall'INAIL nei confronti di un committente di lavori edili, al quale aveva ritenuto non estensibile la responsabilità civile per l'infortunio mortale sul lavoro di cui era stato vittima un dipendente dell'appaltatore, caduto da un ponteggio di proprietà di quest'ultimo, atteso che non era risultata alcuna ingerenza del committente in tale attività, tanto meno con riferimento alle misure di sicurezza o di vigilanza).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 maggio 2017, n.11311
Sicurezza sul lavoro - Norme per la prevenzione infortuni - Appalto - Responsabilità del committente - Esclusione - Presupposti.
In materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire. Per fondare la responsabilità del committente, non si deve prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori ovvero per lo svolgimento del servizio. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi; i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d'opera; nonché, la percepibilità agevole e immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 luglio 2013, n.17178
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Igiene e sicurezza del lavoro - Norme per la prevenzione infortuni - Appalto - Responsabilità del committente per violazione delle norme di sicurezza del lavoro - Configurabilità - Condizioni.
In materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso la configurabilità di una responsabilità del committente in quanto le clausole contrattuali si limitavano a riconoscergli, da un lato, la possibilità di richiedere all'appaltatore l'adozione di misure più rigorose (così generando un obbligo aggiuntivo su quest'ultimo) e, dall'altro, pur attribuendogli la sorveglianza (con possibilità di intervento nei casi più gravi) sull'osservanza delle misure di sicurezza, non gli riservava alcun potere di ingerenza ed organizzativo sull'opera da eseguire, conservando ogni obbligo in materia di sicurezza nell'esclusiva responsabilità dell'appaltatore).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 ottobre 2009 n.22818
Per l’intervento del Fondo di garanzia è necessaria la prova del veicolo non identificato
a cura della Redazione Diritto