Civile

Previdenza sociale, natura delle controversie e procedura impugnativa

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensioni di inabilità e di assegno di invalidità, trova applicazione l'art.445 bis cpc che prevede la preventiva necessità di presentare istanza, al Tribunale nel cui circondario risiede l'attore

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di Claudio Lia*

L' art 442 del codice di procedura civile disciplina le Controversie in materia di Previdenza e di Assistenza obbligatoria; la norma recita: "Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatoria".

In particolare nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensioni di inabilità e di assegno di invalidità, trova applicazione l'art.445 bis dello stesso codice che prevede la preventiva necessità - prima di esperire il ricorso ex art.442 c.p.c .- di presentare istanza, al Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere . La proposizione dell'istanza ed il conseguente giudizio di accertamento sono condizioni di procedibilità del ricorso ex art.442 del medesimo codice. Giova precisare che la competenza per materia spetta al Tribunale del Lavoro che, nei maggiori centri urbani, ha creato una sezione specializzata.

Delineato brevemente il quadro normativo, è opportuno analizzare nello specifico la natura e gli aspetti delle controversie di cui trattasi.

Orbene, coloro che si trovino in condizioni di invalidità civile ed intendano ottenere i benefici economici che l'ordinamento prevede, in particolare indennità di accompagnamento ex l.11.2.1980 n.18 o assegno di invalidità ex l.30.3.1971 art.13 devono presentare una preventiva domanda di invalidità all'Inps, corredata da un certificato del proprio medico di base, al fine di sostenere una visita medico-legale presso la competente Commissione medica territoriale, per l'accertamento del requisito sanitario diretto alla con cessione del beneficio richiesto.

Con particolare riferimento all'indennità di accompagnamento, la citata l.11.2.1980 n.18 prevede che coloro che si trovino nell'impossibilità di deambulare o di attendere ai normali atti della vita quotidiana senza l'ausilio di un terzo possano accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento in subordine a visita medico legale che deve essere sostenuta presso la competente Commissione medica territoriale come poco sopra accennato.

In una importante decisione resa nell'anno 2005, in riferimento all'art.18 della l.118\80, la Suprema corte di Cassazione ha definitivamente sancito: "Le condizioni previste dall'art.1 della l.118\1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza… in particolare la capacità richiesta per il riconoscimento non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri… anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento attestare, di per se, la necessità di effettiva assistenza giornaliera".
Cass. sez, Lavoro 21.1.2005, n. 1268

In una successiva recente decisione, la S.C. ha ampliato la sfera degli aventi diritto al beneficio di cui trattasi "L'accompagnamento va riconosciuto anche in favore di coloro che, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti della vita quotidiana, necessitano della presenza costante di un accompagnatore"
Cass. Sez, Lavoro 19.8.2022, n.24980

All'esito poi della visita, la Commissione medica attribuisce all'interessato un punteggio percentuale, riconoscendo o meno il beneficio richiesto.

Il verbale contenente le conclusioni della Commissione viene successivamente notificato, a mezzo di raccomandata RR, all'interessato stesso.

In ipotesi di mancato riconoscimento del beneficio l'interessato, nel termine di gg.180 dalla comunicazione della Commissione, può impugnare le conclusioni del verbale, proponendo ricorso presso il territorialmente competente Tribunale del Lavoro e Previdenza, avvalendosi ovviamente e necessariamente del patrocinio di un avvocato esperto in materia.

La procedura di impugnativa, condotta ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. che, si ribadisce, è condizione di procedibilità del ricorso ex art.442 bis c.p.c., viene introdotta da un ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale del Lavoro territorialmente competente a seguito del quale, previa la notificazione di rito all'Inps ai fini della sua costituzione in giudizio, viene disposta Ctu medico legale sulla persona del ricorrente diretta ad accertare o meno il requisito sanitario finalizzato all'ottenimento del beneficio richiesto.

All'esito della Ctu l'accertamento viene omologato o meno e, in ipotesi positiva, l'Inps normalmente si uniforma alle conclusioni del Tribunale e liquida gli importi spettanti al ricorrente.

Nella contraria ipotesi in cui il Ctu incaricato ritenga insussistenti i requisiti sanitari per la concessione del beneficio, la difesa del ricorrente, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione della bozza della relazione, deve depositare una memoria contenente le proprie contestazioni avvalendosi ovviamente del parere del proprio medico legale di parte ritualmente e precedentemente nominato ed indispensabile per il buon esito del ricorso.

Detto professionista, infatti, segue tutte le fasi della Ctu assistendo il ricorrente e presenziando, unitamente al medico legale nominato dall'Inps, alla seduta di visita effettuata dal medico nominato dal Tribunale.

Qualora il Ctu non modifichi le proprie conclusioni, nel successivo termine di 30 gg. dal deposito della relazione definitiva, ai sensi del 6°comma dell'art.445 c.p.c. il ricorrente, sempre con il patrocinio del proprio avvocato, presenta un ricorso con cui viene chiesto il rinnovo della Ctu che verrà eseguita da un nuovo medico legale, ritualmente nominato dal Giudice. In subordine alle risultanze della Ctu il giudizio si conclude con sentenza che riconosce o meno il beneficio.

Un breve cenno di approfondimento merita la platea degli utenti che accedono alla richiesta di concessione dei benefici infra menzionati.

Trattasi in particolare di soggetti privati, invalidi o disabili, che debbono presentare le domande di invalidità ai Caf-Patronati abilitati al successivo inoltro all'Inps della domanda stessa.

Effettuata la visita presso la competente Commissione medica territoriale, in ipotesi di respingimento della domanda e conseguente necessità di impugnativa del verbale, i Caf-Patronati indirizzano il soggetto interessato ad un avvocato di proprio riferimento per la successiva proposizione dell'impugnativa.

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*A cura dell'Avv. Claudio Lia del Foro di Torino - A.L. Assistenza Legale

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