Prima casa, vale la data di richiesta della residenza
Il trasferimento di residenza, se richiesto entro 18 mesi dal rogito, rileva ai fini delle agevolazioni della prima casa anche se il cambio di residenza viene concesso dopo tale termine. Sono questi i principi ribaditi dalla Ctr Lombardia 5243/21/2018 del 29 novembre scorso (presidente D’Agostino, relatore Vicuna).
La controversia
Una contribuente acquistava un’abitazione richiedendo le agevolazioni prima casa. L’immobile all’atto dell’acquisto non rispettava le norme di abitabilità. A lavori iniziati, veniva constatato che il tempo preventivato non sarebbe bastato per l’ultimazione dei lavori, anche per il ritrovamento di reperti archeologici.
La ricorrente, sempre entro 18 mesi dalla stipula dell’atto, richiedeva al Comune il cambio di residenza e trasferiva, sempre in tale comune, la propria sede di lavoro. Il Comune rifiutava il trasferimento di residenza poiché erano in corso i lavori.
L’ufficio, ritenuta la contribuente decaduta dal beneficio per non aver trasferito la residenza entro 18 mesi, notificava avviso di liquidazione richiedendo le relative imposte e sanzioni.
La contribuente impugnava l’atto eccependo quanto segue. Ai fini dell’agevolazione la legge richiede, in alternativa, il trasferimento di residenza oppure lo svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune dove è ubicato l’immobile. Ai fini sanzionatori, l’ufficio non aveva considerato l’assenza di colpa e che il ritardo nel trasferimento della residenza era derivato da cause oggettive sopravvenute e imprevedibili, conosciute solo a lavori iniziati. La Ctp accoglieva parzialmente il ricorso annullando le sole sanzioni, ma rigettava il resto. Entrambe le parti appellavano la sentenza.
L’appello
La Ctr osserva che è dirimente determinare il momento in cui il trasferimento di residenza possa dirsi perfezionato. Nel caso di specie il trasferimento è stato richiesto prima della scadenza dei 18 mesi dalla stipula dell'atto. Il Comune, a causa del protrarsi dei lavori, anche per il ritrovamento di reperti archeologici, ha recepito il trasferimento di residenza solo oltre la scadenza di tale termine. Secondo la Cassazione il cambio di residenza si considera perfezionato entro 18 mesi anche quando non si sia concluso entro tale termine, purché sia stata tempestivamente presentata la relativa domanda e la residenza venga concessa (Cassazione 18188/2015, 19561/2011, 3507/2010).
La Ctr sottolinea che la giurisprudenza valorizza gli eventi impeditivi che ostacolano l'acquisizione della residenza e ricorda che la Cassazione ha affermato che il termine di 18 mesi è sollecitatorio e non perentorio, ove sussistano circostanze che impediscano l’ottenimento della residenza in tempi brevi. In ogni caso, conclude la Ctr, è la stessa agenzia delle Entrate che precisa, nella propria circolare 18/E del 2013, che il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato ha presentato al Comune la dichiarazione di trasferimento della residenza.
Pertanto, la Ctr ha accolto l’appello della contribuente e ha condannato l’ufficio alla spese di lite per il doppio grado di giudizio.