Lavoro

Privacy e relazioni sindacali: l’utilizzo delle e-mail istituzionali per scopi sindacali divide la PA

Le esigenze di protezione dei dati personali frenano la rivisitazione del diritto di affissione in chiave di digitale

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di Gianluca Fasano*

A novembre 2023 è stato raggiunto l’accordo sul Contratto Collettivo Nazionale Quadro relativo alla disciplina dei distacchi e permessi sindacali, un passo significativo verso una gestione più equa delle prerogative sindacali nel settore pubblico, garantendo che le associazioni sindacali possano operare efficacemente nell’interesse dei lavoratori.

Una delle novità più rilevanti introdotta dal Contratto, a volerlo analizzare nella prospettiva di modernità e digitalizzazione della pubblica amministrazione, è rappresentata da una rivisitazione del diritto di affissione che compete alle organizzazioni sindacali. Tradizionalmente, il diritto di affissione consentiva ai sindacati di esporre avvisi e comunicazioni in ‘spazi’ fisici all’interno dei luoghi di lavoro, nell’attuazione di una più ampia libertà di comunicazione sindacale. Il Contratto tenta una reinterpretazione in chiave moderna di tale libertà, prevedendo che le amministrazioni forniscano agli aventi diritto all’affissione l’elenco degli indirizzi e-mail istituzionali dei dipendenti. In questa nuova versione, si sfruttano strumenti digitali, prevedendo che i sindacati possano inviare comunicazioni verso gli indirizzi e-mail nell’esercizio, in modo più efficiente, del diritto al proselitismo.

Nonostante la ratio della norma contrattuale fosse chiara ed allineata con il più ampio obiettivo di digitalizzare i processi e i flussi comunicativi nella pubblica amministrazione, migliorandone l’efficienza anche sotto il profilo dello svolgimento delle relazioni sindacali, si deve registrare una forte tensione sul fronte applicativo, per via delle esigenze di protezione dei dati personali pur meritevoli di attenzione. Gli indirizzi e-mail istituzionali sono dati personali protetti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), che impone regole precise sul trattamento di tali informazioni. Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito come la consegna degli elenchi e-mail, ancorché istituzionali, costituisca una comunicazione di dati personali, cioè un tipo di trattamento ammissibile solo se previsto da specifica norma di legge. Natura che il CCNQ non possiede.

La questione centrale è di bilanciare esigenze apparentemente in contrasto, il desiderio di modernizzazione della pubblica amministrazione per mezzo della digitalizzazione, unitamente agli aspetti legati alla dimensione delle relazioni sindacali, e la necessità di tutelare i dati personali dei dipendenti.

E’ questo, in sintesi, il terreno su cui si sono confrontati sindacati rappresentativi e l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) nel tentativo di adottare soluzioni equilibrate e ponderate che contemperassero i diversi interessi coinvolti nell’applicazione concreta del diritto di affissione. Tuttavia, il confronto con le confederazioni aventi titolo non ha sortito effetti positivi, essendosi concluso con la presa d’atto dell’impossibilità di raggiungere una soluzione concordata.

Questo è l’antefatto storico e concettuale che ha preceduto e occasionato la recente circolare Aran n. 1/2024 (20 novembre 2024), che sta animando discussioni e dibattiti sulle modalità di comunicazione sindacale e che lascia presagire una non auspicabile disomogeneità di applicazione, nelle differenti amministrazioni, del diritto di affissione nell’era digitale.

La circolare tenta una sintesi dei temi toccati nella discussione sopra accennata e conclude richiamando espressamente la posizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali che, dopo aver rammentato la responsabilità del titolare del trattamento nel valutare la sussistenza di idonei presupposti di liceità prima di dare corso a qualunque trattamento, pone enfasi sulla possibilità che le organizzazioni sindacali possano esercitare il diritto di affissione «senza dar luogo a comunicazioni di dati personali».

Nulla da eccepire sul piano giuridico formale. In effetti, se non si trattano dati personali non v’è questione che possa animare questa discussione. Nulla da eccepire nemmeno sul piano istituzionale formale, essendo il Garante un’autorità di garanzia e non un apparato dello Stato con compiti di gestione della cosa pubblica. Da essa autorità non dovevamo aspettarci di più.

Tuttavia, restano delle perplessità in merito al contenuto della circolare dell’ARAN, dacchè essa si limita a richiamare il monito dell’Autorità e non fornisce alcun elemento utile per l’interpretazione di un diritto contrattualmente codificato e per l’individuazione di soluzioni equilibrate e ponderate che assicurino, in vista della soddisfazione del più generale equilibrio delle relazioni sindacali, un’applicazione uniforme del diritto di affissione.

Ciononostante, la sua importanza risiede proprio in ciò che lascia sottinteso. Il diritto di affissione consente ai sindacati di esercitare la libertà sindacale comunicando in modo efficace e facilmente accessibile al personale. L’obiettivo è di garantire una maggiore visibilità alle attività sindacali all’interno delle amministrazioni. Un diritto previsto e protetto dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) che all’epoca della sua approvazione non doveva ipotizzare quale strumento tecnologico sarebbe sopravvenuto a distanza di 50 anni.

L’evoluzione tecnologica, d’altronde, viene assorbita come ogni altro aspetto dell’esistenza umana dalla capacità del diritto di adattarsi alla conformazione che il contesto sociale, economico e fattuale assume negli anni. Il diritto di affissione, oggi, si esercita prevedendo che le amministrazioni forniscano agli aventi diritto all’affissione l’elenco degli indirizzi email istituzionali dei dipendenti, come è previsto dal CCNQ che ne ha voluto dare una reinterpretazione in chiave di modernità ma come è previsto, prima ancora, dalla Statuto dei lavoratori a tutela della libertà sindacale, del diritto di proselitismo e della libertà di comunicazione. D’altronde, la giurisprudenza del lavoro non ha mancato di ricomprendere nella nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni sindacali, di cui al diritto di affissione, anche lo strumento della posta elettronica (v. Cass. N. 35644/2022).

V’è un altro aspetto da porre in rilievo: il contesto storico in cui si inserisce la circolare dell’ARAN.

In effetti, il mancato accordo tra organizzazioni sindacali e ARAN sull’interpretazione autentica del diritto di affissione ‘digitale’ evidenzia come il processo di transizione digitale della pubblica amministrazione non sia affatto scontato, finanche laddove deve decidersi dell’uso delle e-mail istituzionali. Esso è un esempio emblematico delle difficoltà che si incontrano nell’attuare l’evoluzione digitale all’interno della pubblica amministrazione, obiettivo tanto declamato in norme, pareri, linee guida, forum e convegni quanto difficile da raggiungere. Sempre più spesso sentiamo discutere di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, oramai l’argomento è divenuto centrale nel dibattito pubblico e viene sorretto dalla ricorrente idea che l’impiego delle nuove tecnologie rappresenti un fortissimo acceleratore per l’innovazione della pubblica amministrazione. A ben vedere, la sfida della digitalizzazione della pubblica amministrazione passa attraverso l’esercizio di una rinnovata capacità di ‘governance’ degli apparati, che dovranno saper assicurare, sotto differenti aspetti, l’effettività del principio della buona amministrazione. Questo tema consente di riportare la pubblica amministrazione entro il suo alveo originario, dovendone assicurare prima di tutto la coerenza col suo progetto costituzionale, rivolto non soltanto al perseguimento degli interessi pubblici che fanno capo allo Stato ma, soprattutto, alla creazione delle condizioni concrete che consentono alle persone, anche nelle formazioni sociali che possono esprimere, di esercitare i diritti e le libertà.

In definitiva, se le relazioni sindacali svolgono un ruolo cruciale nella gestione dei conflitti nel mondo del lavoro, a garanzia di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e per il funzionamento del mercato del lavoro, pure in tale dimensione dovrà esercitarsi una capacità di ‘governance’ delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le istanze legittime di tutela della privacy ma senza rallentare un processo di ammodernamento responsabile e trasparente delle pubbliche amministrazioni.

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*Gianluca Fasano, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISTC)

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