Penale

Problematiche del giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato

immagine non disponibile

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reato – Circostanze del reato – Circostanze generiche – Recidiva qualificata – Giudizio di bilanciamento.
Nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze del reato, il divieto di prevalenza delle circostanze generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., quale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento stesso, si riferisce a una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, lungi dal determinare una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, è prevista espressamente dall'art. 69 c.p. e si giustifica in quanto valorizza la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penali.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 5 dicembre 2017 n. 54689

Recidiva - In genere - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata infraquinquennale - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, c.p., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce a una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 31 marzo 2017 n. 16487

Sentenza - Requisiti - Motivazione - Circostanze attenuanti generiche - Circostanze attenuanti generiche - Diniego per i precedenti penali - Ritenuta equivalenza tra una attenuante e la recidiva - Contraddittorietà di motivazione - Esclusione.
Non e ravvisabile il vizio di contraddittorietà di motivazione nel caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche per i precedenti penali dell'imputato e di contemporaneo giudizio di equivalenza tra una circostanza attenuante e la recidiva, trattandosi di due ben distinte valutazioni non necessariamente collegate ad identici presupposti.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 7 gennaio 2010 n. 106

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Divieto di 'reformatio in peius' - Reato continuato - Riduzione della pena complessiva per effetto della concessione delle circostanze generiche equivalenti alla recidiva contestata - Rideterminazione in aumento della pena pecuniaria - Violazione del divieto di 'reformatio in peius' - Sussistenza.
Viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice d'appello che, senza mutare la struttura del reato continuato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata (con corrispondente eliminazione della relativa porzione di pena), pur mantenendo ferma la pena detentiva inflitta dal primo giudice, aumenti la pena pecuniaria finale, per effetto di una diversa commisurazione della frazione di pena riferita ai reati satelliti.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 14 novembre 2016 n. 48031

Reato – Estinzione (Cause di) – Prescrizione - Nozione di applicazione della recidiva - Bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti - Rilevanza.
Il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 21 gennaio 2016 n. 2731

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©