Civile

Procedimento civile: revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio

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a cura della Redazione di Plus Plus24 Diritto

Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Revoca dell'ammissione per temerarietà della lite - Opposizione e ricorso per cassazione – Necessità della notifica al ministero della Giustizia dell'opposizione alla revoca formulata ex articolo 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 e del ricorso per cassazione.
L'opposizione al decreto di revoca ex articolo 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 e il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione devono essere notificati a pena d'inammissibilità al ministero della Giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio.
•Corte cassazione, sezione II, sentenza 26 ottobre 2015 n. 21700

Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Revoca dell'ammissione - Presupposti - Silenzio del difensore circa il beneficio durante il processo – Irrilevanza.
La revoca del provvedimento di ammissione ex articolo 136 del d.P.R. n. 115/2002, può essere disposta solo qualora non sussistessero ab initio o siano venute meno le condizioni reddituali oppure se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La condotta del difensore che taccia, nel corso del processo, circa l'ammissione al beneficio non ne giustifica la revoca, salvi gli eventuali effetti sul piano disciplinare o della permanenza nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
•Corte cassazione, sezione VI-2, ordinanza 31 luglio 2014 n. 17461

Procedimento civile – Impugnazione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Applicazione analogica della disciplina penalistica di cui agli articoli 112 e 113 del d.P.R. n. 115/2002.
Al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, in mancanza di espressa previsione normativa, sono applicabili per analogia le norme dettate in materia di procedimenti penali, le quali, in virtù del combinato disposto degli articoli 113 e 112, primo comma, lettera d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevedono l'impugnazione del decreto di revoca con il ricorso per cassazione ove la revoca avvenga d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario, dovendo negli altri casi il provvedimento essere impugnato con ricorso al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca.
•Corte cassazione, sezione VI-2, ordinanza 15 dicembre 2011 n. 26966

Procedimento civile - Impugnazione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Applicazione del rimedio di cui all'articolo 170 d.P.R. n. 115/2002 – Esclusione dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 99, 112 e 113 d.P.R. n. 115/2002 .
In tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli articoli 99, 112 e 113 del d.P.R. n. 115/2002 ma nell'art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 23 giugno 2011 n. 13807

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