Procedimento civile, rilievo ufficioso di questioni
Procedimento civile - Procedimenti speciali - Procedimenti camerali - Rilievo ufficioso di questioni - Dovere del giudice di sottoporle alle parti, di richiedere chiarimenti e di assumere informazioni - Sussiste - Limiti.
Nel procedimento camerale, il giudice, al fine di garantire il contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa e l'effettività della tutela giurisdizionale, deve esercitare poteri ufficiosi anche mediante l'applicazione estensiva ed analogica delle disposizioni del processo di cognizione, sicché è tenuto a indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio richiedendo i necessari chiarimenti (ex articolo 183, quarto comma, cod. proc. civ.) e, se del caso, assumendo sommarie informazioni da soggetti terzi (ex articolo 738, terzo comma, cod. proc. civ.), sempreché tale modalità di acquisizione di elementi di giudizio non sia impiegata per supplire all'onere probatorio o con finalità meramente esplorative.
• Corte di cassazione, sezione VI - 2, sentenza 4 marzo 2015 n. 4412
Procedimento civile - Giudice istruttore - Poteri e obblighi - Rilievo ufficioso di questioni - Dovere di sottoporle alle parti - Violazione - Conseguenze - Vizio del contraddittorio - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento, nel sistema anteriore all'introduzione del secondo comma dell'articolo 101 cod. proc. civ. - Articolo 183, terzo (oggi quarto) comma, cod. proc. civ.
Anche nel sistema anteriore all'introduzione del secondo comma dell'articolo 101 cod. proc. civ. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, “a pena di nullità”, un termine “per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”) il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette “a sorpresa” o della “terza via”, poiché adottate in violazione del principio della “parità delle armi”, aveva un preciso fondamento normativo, costituito dall'articolo 183 cod. proc. civ., che al terzo comma (oggi quarto) fa carico al giudice di indicare, alle parti, “le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 7 novembre 2013 n. 25054
Procedimento civile - Giudice - Istruttore - Poteri e obblighi - Rilievo ufficioso di questioni - Dovere di sottoporle alle parti - Violazione - Lesione del diritto di difesa per difetto di contraddittorio - Conseguenze - Nullità della pronuncia.
Il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, dovendo invece procedere alla segnalazione della questione medesima e riaprire su di essa il dibattito, dando spazio alle conseguenziali attività delle parti. Infatti, ove lo stesso giudice decida in base a questione rilevata d'ufficio e non segnalata alle parti, si avrebbe violazione del diritto di difesa per mancato esercizio del contraddittorio, con conseguente nullità della emessa pronuncia.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 9 giugno 2008 n. 15194
Ricorso per Cassazione - Motivi - Nullità della sentenza o del procedimento - Rilievo d'ufficio di una questione che comporti nuovi sviluppi della lite - Mancata segnalazione alle parti - Conseguenze - Varie ipotesi - Sentenza del giudice di pace - Cassazione con rinvio - Fattispecie in tema di opposizione a precetto.
Il giudice che ritenga, dopo l'udienza di trattazione, di sollevare una questione rilevabile d'ufficio e non considerata dalle parti, deve sottoporla ad esse al fine di provocare il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle opportune difese, dando spazio alle consequenziali attività. La mancata segnalazione da parte del giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria. Qualora la violazione, nei termini suindicati, si sia verificata nel giudizio di primo grado, la sua denuncia in appello, accompagnata dalla indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, cagiona, se fondata, non già la regressione al primo giudice, ma, in forza del disposto dell'articolo 354 comma quarto cod. proc. civ., la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d'appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile. Ove invece la violazione sia avvenuta nel giudizio di appello, la sua deduzione in cassazione determina, se fondata, la cassazione della sentenza con rinvio, affinchè in tale sede, in applicazione dell'articolo 394, terzo comma, cod. proc. civ., sia dato spazio alle attività processuali omesse. Eguale soluzione va adottata nel caso di sentenza non soggetta ad appello e come tale ricorribile per cassazione.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2005 n. 21108
Procedimento civile - Giudice - Istruttore - Poteri e obblighi - Rilievo d'ufficio di una questione comportante nuovi sviluppi della lite - Dovere di segnalarla alle parti - Violazione - Vizio del contraddittorio – Configurabilità.
La mancata segnalazione, da parte del giudice, di una questione sollevata d'ufficio che comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale, determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 5 agosto 2005 n. 16577