Professione e Mercato

Procedimento disciplinare avvocati, con il nuovo regolamento senza archiviazione parte l'iter

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di Eugenio Sacchettini

Molte e di rilievo le innovazioni apportate dal Regolamento Cnf n. 2 nella versione approvata l'11 aprile 2019 alla fase preliminare del nuovo procedimento disciplinare degli avvocati.

La primissima fase - La fase iniziale pre-procedimentale viene svolta dal consiglio dell'ordine dell'iscritto "indiziato", che da immediatamente informazione all'iscritto stesso e lo invita a presentare le sue deduzioni al consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni.
In talune ipotesi poi il procedimento disciplinare viene avviato d'ufficio ogni qualvolta il consiglio dell'ordine acquisisca comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare, e ove nei confronti di un iscritto sia esercitata l'azione penale, venga disposta, revocata o annullata l'applicazione di misure cautelari, vengano effettuati perquisizioni o sequestri: per tali ipotesi l'articolo 53 della riforma forense dispone che l'autorità giudiziaria sia tenuta a darne immediata notizia al consiglio dell'ordine competente.
Onde evitare che l'incolpando possa sottrarsi al giudizio disciplinare uscendo dall'ordine (allo scopo magari di rientrarvi poi dopo qualche tempo) l'articolo 13 del Regolamento, conformemente all'articolo 57 della legge 247/2012, fa divieto dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina (che dovrebbe essere effettuato immediatamente ex articolo 11 del Regolamento) e fino alla definizione del procedimento disciplinare di deliberare la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dall'elenco o dal registro.

Pronuncia di archiviazione e di prescrizione - Non di rado le lamentele contro l'avvocato son spese a vanvera, basta che sia persa la causa o ancor meno, e quindi vien prevista già dall'articolo 58 della legge 247/2012 una spiccia procedura di archiviazione demandata al presidente del consiglio distrettuale di disciplina che, ricevuti gli atti dal consiglio dell'ordine circondariale, nel caso di manifesta infondatezza o d'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.
A norma del comma 4 dell'articolo 58 della legge 247/2012 il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito: si osserverà che a quest'ultimo, a differenza dalla corrispondente ipotesi nel penale, non è data alcuna facoltà di opposizione al provvedimento.
Alla pronuncia di archiviazione è stata poi aggiunta, per effetto della suddetta delibera Cnf 24 marzo 2017, quella di prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'articolo 56 della riforma forense: l'azione disciplinare si prescrive infatti nel termine di sei anni dal fatto; il termine viene interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, come pure dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal Cnf su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni, e se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il suindicato termine base di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto e non si computa il tempo delle eventuali sospensioni. Nel caso di condanna penale per reato non colposo di cui infra, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55 della riforma forense è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
In questa sede può esser pure richiesto dal presidente ex comma 2-bis del suddetto articolo 14 del Regolamento al consiglio in sede plenaria di deliberare nel caso d'infrazioni lievi e scusabili la scelta della via più "soft" del richiamo verbale .

La fase pre-procedimentale - L'archiviazione immediata di cui sopra può non esser disposta, sia perché non richiesta dal presidente, sia perché la relativa richiesta presidenziale in tal senso non venga accolta dal consiglio, e allora, a norma del comma 4 del citato articolo 14 del Regolamento, il presidente assegna il fascicolo per l'istruttoria preliminare alla sezione composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 del Regolamento. Il consigliere Istruttore designato, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare l'attività istruttoria entro sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro a norma del successivo comma 5. Il consigliere istruttore deve comunicare ex comma 2 dell'articolo 58 della legge 247/2012 senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, provvedendo a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro.
La parola passa così alla sezione, che delibera l'archiviazione ovvero l'approvazione del capo di incolpazione senza la presenza del consigliere istruttore che viene sostituito dal primo dei membri supplenti in ordine alfabetico.

Consiglio nazionale forense - Circolare 19 aprile 2019 n. 2C2019

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