Procedimento semplificato di cognizione: il contributo unificato si paga per intero
Il ministero della giustizia chiarisce che il contributo unificato per il nuovo procedimento semplificato di cognizione non è soggetto ad alcun dimezzamento
Nel procedimento semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia il contributo unificato si paga per intero ed è escluso qualsiasi dimezzamento. Lo ha chiarito il ministero della Giustizia con circolare del 17 marzo 2023 in risposta ai quesiti pervenuti sul canale Filo Diretto.
I quesiti
In particolare, la direzione generale di via Arenula si è espressa a seguito delle numerose istanze di chiarimento ricevute sull'importo del contributo unificato da esigere per i giudizi introdotti nelle forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ex articoli 281-decies e seguenti c.p.c.
Nello specifico, le richieste vertevano sulla possibilità di riconoscere anche per tali procedimenti il trattamento "di favore" proprio del rito sommario di cognizione (articoli 702-bis e ss. c.p.c.).
I procedimenti instaurati nelle forme di tale ultimo rito, difatti, beneficiavano di un dimezzamento del contributo unificato, proprio per via della loro collocazione tra i procedimenti speciali previsti dal codice di rito (libro IV, titolo I).
Le caratteristiche del nuovo procedimento
Il nuovo procedimento semplificato di cognizione, introdotto dal Dlgs n. 149/2022, attuativo della riforma Cartabia, è stato inserito invece nell'alveo del processo di cognizione e non più tra i procedimenti speciali, chiarisce subito il ministero. E ciò "esprime una precisa scelta legislativa, che non può non avere ricadute anche sotto il profilo del trattamento tributario e della questione in disamina".
Si tratta, invero, prosegue via Arenula, di uno strumento "pienamente alternativo al rito ordinario di cognizione" - "presumibilmente destinato a trovare ampia applicazione" - ed allo stesso equiparato anche nella fase decisoria del giudizio "con provvedimento reso in forma di sentenza, ai sensi dell'articolo 281-terdecies c.p.c., soggetta ai comuni mezzi di gravame".
I chiarimenti del ministero
Detto questo, se si considera, spiega ancora il ministero, che il contributo unificato "configura un'entrata tributaria e che esso è dovuto – di regola – per intero, in base al valore della lite, in assenza di esplicita norma eccezionale che ne consenta, in questo caso, il dimezzamento, deve concludersi per l'applicazione, alle procedure instaurate nelle forme dell'art. 281-decies c.p.c., del contributo unificato per intero, da calcolare in base agli scaglioni di valore fissati dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002".
Del resto, "la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria (quale quella prevista dall'art. 13, comma 3, d.P.R. cit.) non ne consente una applicazione estensiva e/o analogica, a fattispecie diverse da quelle in esse espressamente contemplate".
Per cui, in definitiva, a prescindere da ulteriori norme di esenzione o agevolazione, per i procedimenti semplificati di cognizione è escluso qualsiasi dimezzamento del contributo unificato.
Per le medesime ragioni, conclude il dicastero, anche "avuto riguardo ai quesiti proposti con riferimento ad alcuni procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e, in particolare, per i giudizi disciplinati dagli artt.16-17-19-bis e 19-ter del d.lgs. n. 150/2011 è dovuto il contributo unificato per intero".