Società

Procedura di liquidazione controllata, sì al gratuito patrocinio

Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 depositata oggi, per il caso in cui il giudice delegato attesti la mancanza di attivo per le spese. Bocciata la diversità di trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale

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di Francesco Machina Grifeo

Sì all’ammissione al gratuito patrocinio anche per la procedura di liquidazione controllata se il giudice delegato attesti la mancanza di attivo per le spese. È infatti irragionevole la diversità di trattamento rispetti rispetto alla disciplina prevista per il procedimento di liquidazione giudiziale, che risulta “analogo, per struttura e funzioni”.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 depositata oggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 144 del Dpr n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese. Con la medesime decisione è stata affermata anche l’illegittimità dell’articolo 146 (sempre del Dpr n. 115/2002), nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.

Il giudice a quo aveva accolto l’istanza di autorizzazione del liquidatore della procedura di liquidazione controllata di una società di costruzioni al fine di costituirsi nel procedimento di reclamo (avverso la sentenza di apertura della procedura), avendo dichiarato l’assenza di attivo, tuttavia la dichiarazione non consente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il combinato disposto degli articoli 144 e 146 del Dpr n. 115 del 2002 riguarda solo la procedura di liquidazione giudiziale.

Per la Consulta, l’attuazione del principio di uguaglianza impone eguale trattamento delle situazioni omogenee, e le due procedure concorsuali “sono connotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzione di comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest’ultimo in attuazione della par condicio creditorum”.

Insomma, nell’omogeneità degli interessi perseguiti, l’effettività della difesa in attuazione dell’articolo 24 Cost. deve essere riconosciuta anche alla procedura di liquidazione controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa, comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.

Fino ad oggi invece, come visto, la valutazione del giudice era prevista solo per la liquidazione giudiziale e non anche per la procedura di liquidazione controllata, sebbene quest’ultima rientri nel novero delle procedure concorsuali e trovi anch’essa attuale collocazione sistematica nell’ambito del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dove è confluita la precedente disciplina della liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato (legge 27 gennaio 2012, n. 3, Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).

Rispetto alla liquidazione giudiziale, ricorda la Consulta, la liquidazione controllata “si atteggia a procedura minore, ma di struttura equivalente”; infatti, entrambe sono rivolte alla liquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento del ceto creditorio. Tuttavia, mentre la liquidazione giudiziale riguarda l’imprenditore commerciale medio-grande, la liquidazione controllata concerne il consumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo, l’imprenditore minore e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

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