Processo amministrativo, gratuito patrocinio: in appello istanza da reiterare
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con il decreto collegiale n. 3565/2025, affermando che vi è uno spartiacque nei differenti gradi di giudizio
L’ammissione al gratuito patrocinio in primo grado non si estende automaticamente all’appello. Lo ha chiarito la III Sezione del Consiglio di Stato, con il decreto collegiale n. 3565/2025 (Pres. De Nictolis, Est. Cerroni), disponendo il non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione degli onorari.
In un giudizio relativo ad una istanza di emersione del lavoro irregolare di un extracomunitario, il richiedente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato da parte della Commissione speciale presso il Tar; successivamente aveva presentato al Consiglio di Stato la domanda di liquidazione della parcella anche per la fase di appello cautelare senza tuttavia aver proposto previamente rituale istanza di ammissione al gratuito patrocinio innanzi la competente Commissione istituita presso lo stesso Consiglio di Stato.
Ebbene, per il Collegio di Palazzo Spada “l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalle Commissioni istituite presso i TT.AA.RR. spiega i propri effetti limitatamente al primo grado di giudizio, di tal ché per beneficiare del regime di gratuito patrocinio in sede impugnatoria anche con riferimento alle ordinanze cautelari rese dal Tar gli appellanti devono reiterare l’istanza di ammissione presso la competente Commissione istituita presso il Consiglio di Stato”.
L’articolo 75 del Dpr n. 115 del 2002, richiamato dal difensore dell’appellante, secondo cui “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”, deve intendersi – spiega il Cds – “riferita all’istituzione del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del processo penale a mente delle inequivoche menzioni nell’ordito della norma di istituti del diritto processuale penale, indi non può assurgere ad indice esegetico dirimente”.
Per converso, prosegue la decisione, a suffragio della tesi dell’autonomia dei provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio per i diversi gradi del giudizio amministrativo soccorrono gli indici normativi degli artt. 83, co. 3-bis e 120, Dpr n. 115 del 2002, a tenore dei quali, rispettivamente, “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” e, ancor più significativamente considerata la sedes materiae dell’art. 120 (titolo IV recante “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario”), “la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale”.
Dall’esegesi combinata di tali referenti normativi, concude il Collegio, “si evince che nella sistematica della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, il legislatore ha dettato una disposizione di spiccato favor per i cittadini non abbienti con particolare riguardo all’ambito del processo penale stabilendo la regola dell’ammissione al patrocinio una tantum ‘per ogni grado e fase del processo’, mentre tale opzione regolatoria si tempera nell’ambito delle disposizioni particolari dettate per le altre discipline processuali, tra cui quella del giudizio amministrativo, giungendo a tracciare un chiaro spartiacque circa l’ammissione al regime del gratuito patrocinio nei differenti gradi di giudizio”.