Penale

Processo penale militare telematico, in “Gazzetta” il Regolamento con le specifiche

Il Dm n. 123/2024 del ministero della Difesa stabilisce le regole tecniche del processo penale telematico della Giustizia Militare, disciplinando anche il periodo transitorio e la sperimentazione effettuata

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2024 il decreto 19 luglio 2024, n. 123 del Ministero della Difesa recante il “Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie del processo penale militare telematico”. L’entrata in vigore è prevista per il 13 settembre 2024.

I primi due articoli del regolamento ne delineano l’ambito di applicazione, introducendo, anzitutto, le definizioni. Tra cui quella di “identificazione informatica”, quale procedura di identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi o di altro dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione.

Il Capo II, invece, disciplina l’intero processo penale telematico militare, prevedendo all’articolo 3, che le operazioni nelle quali esso si articola vengano gestite con modalità informatiche, in ogni fase, stato e grado del giudizio dal “Sistema informativo della Giustizia Militare” (SIGMIL).

Il sistema gestisce tutte le fasi di formazione del fascicolo, oltre che la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l’estrazione di copie degli atti del fascicolo stesso, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni degli uffici giudiziari militari, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente o comunque connessa al processo penale telematico.

Gli articoli da 4 a 6 recano la disciplina dei documenti informatici, quali atti del giudizio penale militare; atti e provvedimenti dei magistrati militari e atti della polizia giudiziaria, sottoscritti con firma digitale e conservati nel fascicolo informatico. L’articolo 7 disciplina l’accesso e la consultazione del fascicolo informatico da parte di soggetti abilitati esterni, che avviene mediante il Portale della Giustizia Militare.

L’articolo 8 regola il mandato defensionale, affermando che è autenticato dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale, ed è depositato per via telematica con upload nell’ambito del SIGMIL tramite il portale della Giustizia Militare. Nel caso in cui il mandato defensionale sia conferito su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico. Se la nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità di polizia giudiziaria, questa ne da’ immediata comunicazione, con ogni mezzo disponibile, all’autorità giudiziaria militare procedente e provvede, senza ritardo, alla trasmissione alla medesima dell’atto in cui è stata raccolta la dichiarazione. Se la nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità giudiziaria militare procedente, l’atto in cui è contenuta è inserita nel fascicolo informatico.

L’articolo 9 reca disposizioni sulla creazione e gestione del fascicolo informatico nel giudizio penale militare, nel quale si prevede vengano contenuti gli atti e i documenti del procedimento, anche in formato multimediale, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e, in generale, tutti i dati del procedimento penale, da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti se depositati in forma di documento analogico.

L’articolo 10 stabilisce che, al fine di assicurarne la data certa, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza, la trasmissione telematica dei fascicoli informatici da un ufficio giudiziario militare all’altro avvenga tramite il SIGMIL, mentre per quanto riguarda la trasmissione da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli militari, al comma 2, si prevede che questa avvenga per via telematica su canale sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa.

L’articolo 11 disciplina l’accesso e la consultazione del fascicolo informatico, prevedendo che avvenga, per i soggetti abilitati interni, tramite accesso diretto al SIGMIL, da postazioni presenti negli uffici giudiziari militari o per mezzo della piattaforma messa a disposizione degli utenti interni del ministero della Difesa, ovvero mediante il Portale della Giustizia Militare per i soggetti abilitati esterni. Tra questi ultimi vengono annoverati anche i difensori muniti di procura, gli avvocati domiciliatari e le parti personalmente, debitamente autorizzate.

L’articolo 12 regola le modalità di estrazione e rilascio delle copie di atti e documenti in modalità telematica prevedendone, per il caso in cui contengano dati “sensibili”, la messa a disposizione in una apposita area del portale dei servizi telematici.

L’articolo 13 dispone che le notificazioni e le comunicazioni telematiche siano eseguite mediante trasmissione dei documenti informatici tra caselle di posta elettronica certificata, rinviando al CAD per i requisiti che dovrà possedere la medesima casella di posta.

L’articolo 14 individua i requisiti che deve possedere la casella di posta elettronica certificata utilizzata dai soggetti abilitati esterni, a fini processuali, mentre l’articolo 15 stabilisce che, per le modalità di conservazione dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni su infrastrutture informatiche separate, si faccia rinvio all’articolo 269 c.p.p (con conseguente applicazione delle norme sull’archivio digitale riservato).

L’articolo 16 disciplina il caso in cui si utilizzino, in giudizio, modalità diverse da quella della verbalizzazione per iscritto, prevedendo che l’autorità di polizia giudiziaria ovvero l’autorità giudiziaria militare possano procedere mediante apparecchiature di registrazione audiovisiva o di fonoregistrazione, da memorizzare poi in forma di documento informatico multimediale e riversare nel fascicolo informatico.

Gli articoli da 17 a 19 dettano regole di utilizzo delle piattaforme di videoconferenza in uso presso la Giustizia Militare, per la partecipazione da remoto alle attività del giudizio penale militare.

L’articolo 18 disciplina, invece, i pagamenti delle spese di giustizia secondo le previsioni del d.P.R. n. 115 del 2002 e con il ricorso alla funzionalità PagoPA presente sul portale della Giustizia Militare. L’articolo 19 reca disposizioni sui malfunzionamenti del SIGMIL, che si prevede vengano accertati dal Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa e immediatamente comunicati sul Portale della Giustizia Militare.

Il Capo III dello schema reca la disciplina transitoria e, infine, il Capo IV contiene le disposizioni finali sulle specifiche tecniche. In particolare, gli articoli 24 e 25 prevedono rispettivamente che le specifiche tecniche e gli adeguamenti all’evoluzione scientifica e tecnologica - almeno biennali - delle regole tecnico - operative, vengano stabiliti da uno o più decreti del Responsabile della transizione al digitale del ministero della Difesa, previo parere del Garante limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali.

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