Processo penale: omesso esame di una memoria difensiva
Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie difensive - Omesso esame - Deducibilità in sede di legittimità - Limiti.
L'omessa valutazione di una memoria difensiva può essere dedotta in sede di legittimità come vizio di motivazione a condizione che, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso, si rappresenti puntualmente l'efficacia scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronuncia impugnata.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 25 febbraio 2020 n. 7420
Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie e richieste delle parti - Omessa valutazione di memorie difensive - Deducibilità in sede di legittimità ex art. 325 cod. proc. pen. - Condizioni.
L'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 20 settembre 2019 n. 38834
Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie e richieste delle parti - Omessa valutazione di memorie difensive - Deducibilità in sede di legittimità - Condizioni.
In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 29 aprile 2019 n. 17798
Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie e richieste delle parti - Omessa valutazione di memorie difensive - Deducibilità in sede di legittimità - Limiti.
Qualora le memorie difensive contengano la mera ripetizione di difese già svolte, oppure siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, non può ritenersi che il loro mancato esame invalidi il percorso logico-motivazionale del provvedimento decisorio, poiché altrimenti si costringerebbe il giudice a rispondere a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del tutto incongrui o persino formulati con scopi diversivi.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 4 aprile 2018 n. 14975
Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie e richieste delle parti - Omessa valutazione di memorie difensive - Nullità - Esclusione.
L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive in quanto devono essere attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 2 febbraio 2018 n. 5075