Processo di rinvio: l'avvocato d'ufficio non si cambia
La Cassazione ricorda l'immutabilità del difensore d'ufficio
L'avvocato d'ufficio non si cambia nel processo di rinvio. È la Cassazione (con sentenza n. 47181/2022) a ricordare l'immutabilità del difensore d'ufficio per il processo di rinvio, accogliendo il ricorso di uno straniero che veniva consegnato all'autorità giudiziaria rumena in relazione al mandato di arresto europeo emesso in esecuzione della sentenza del tribunale di Ploiesti.
La vicenda
Nella vicenda, la corte d'appello di Trieste disponeva la consegna dell'uomo all'autorità giudiziaria di Marinescu, ottemperando al Mae. Avverso la sentenza l'estradando ricorreva per cassazione, denunciando tra l'altro la nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello stante l'erronea nomina di un nuovo difensore di ufficio e per omessa sua notifica al legittimo difensore.
A seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato dalla Cassazione in relazione alla sentenza che aveva respinto la richiesta di consegna disponendo la liberazione dell'estradando, denunciava lo stesso ricorrente, la Corte d'appello di Trieste aveva "per errore" iscritto un nuovo procedimento, anziché mantenere il precedente; così facendo nominava, altresì, un nuovo difensore d'ufficio, mantenendo tuttavia l'elezione di domicilio operata nel primo procedimento presso il precedente avvocato.
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione del giudizio al difensore dell'imputato avrebbe determinato, dunque, a suo dire, una nullità a regime intermedio non sanata dalla presenza in aula del sostituto del difensore medesimo, poichè quest'ultimo non aveva potuto prendere visione degli atti del procedimento successivi alla nomina di altro difensore di ufficio.
La decisione
Per la S.C. l'uomo ha ragione. Invero, trattandosi di un giudizio di rinvio, affermano dal Palazzaccio, "la corte d'appello avrebbe dovuto rispettare il principio dell'immutabilità del difensore di ufficio, il quale aveva effettivamente svolto attività nel corso del procedimento e non era rimasto inerte. Dunque, la sua sostituzione non è giustificata".
Per cui, se la notifica all'imputato può ritenersi corretta, in quanto effettuata, ex articolo 161, comma 4, c.p.p., al difensore di ufficio originariamente nominato (e poi, peraltro, nominato difensore di fiducia), "è anche vero – proseguono gli Ermellini - che si è verificata una nullità a regime intermedio" derivante dalla notifica del decreto di citazione al secondo avvocato invece che al primo. Nullità che non è certo esclusa dal fatto che poi il primo difensore (sostituito) è stato nominato avvocato di fiducia ed è comparso in udienza attraverso un suo sostituto, giacchè "eccepita ritualmente in udienza e – da non ritenersi - sanata con la comparizione". Né tantomeno con la notifica del decreto al difensore d'ufficio originario quale domiciliatario. Egli, infatti, "non risultando difensore di ufficio, non aveva potuto avere accesso al fascicolo per conoscere gli atti successivi alla decisione di annullamento con rinvio".
Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della corte d'appello per rinnovato giudizio sulla richiesta di consegna.