Procura autenticata all’estero vincolata alle regole nazionali
Le procure autenticate fuori Italia, comprese le procure alle liti, sono soggette ai requisiti di forma prescritti dalla legge applicabile nel luogo del loro rilascio, ma devono comunque contenere le caratteristiche essenziali richiesti dalla legge italiana affinchè si possa considerarle “autenticate”; vale a dire occorre che il notaio straniero attesti:
a) la certezza dell’identità del sottoscrittore;
b) l’apposizione della firma in sua presenza.
È quanto la Cassazione decide con la sentenza numero 17713 del 2 luglio 2019, giudicando sul caso di una procura alle liti autenticata da un notaio della Pennsylvania ritenuta non valevole per essere utilizzata in giudizio in quanto il notaio straniero non avrebbe accertato l’identità del firmatario (nella fattispecie specifica, perché identificato con giorno e mese di nascita diversi da quelli reali).
Si tratta di una sentenza che se, da un lato, erge una giusta barriera verso documenti che, confezionati all’estero in modo assai improbabile, giungono in Italia e si rivelano perciò inservibili, d’altro lato pone un accento di rigorosità forse eccessivo verso autentiche formate in ordinamenti anche vicini al nostro (come quello belga) ove i notai possono autenticare non in presenza del firmatario, i quali non comprendono questa necessità quando si cerca di spiegargliela. Nel motivare la sua decisione, la Cassazione rammenta che la validità della procura rilasciata all’estero è disciplinata dall’articolo 60 della legge 218/95. Questa norma dispone che:
la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d’affari, se agisce a titolo professionale e se tale sede è conosciuta o conoscibile dal terzo; in alternativa, si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto;
la procura è valida, quanto alla forma, se considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza (lex substantia) oppure dalla legge dello Stato in cui è firmata (lex loci).
Se dunque, quanto alla forma, la legge italiana offre due criteri facilitativi per il rilascio di una procura all’estero, secondo la Cassazione occorre pur sempre il rispetto dei presupposti occorrenti, secondo il nostro ordinamento, per configurare il concetto di “autenticazione”: vale a dire, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, l’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza e il previo accertamento, da parte del pubblico ufficiale stesso, dell’identità della persona che sottoscrive. Inoltre, secondo la Cassazione, quando poi una procura giunge “nelle mani” di un notaio italiano, egli deve prestare particolare attenzione ai requisiti di sostanza e di forma della procura per i quali si applica la legge italiana, e così, in particolare, all’estensione dei poteri del rappresentante, alla durata del potere rappresentativo, alla revoca ed all’estinzione della procura, alla capacità del rappresentato, alle conseguenze del conflitto d’interessi e del contratto concluso con sé stesso.
Corte di cassazione – Sentenza 17713/2019