Prodotti di design, la divulgazione tutela anche le componenti chiaramente identificabili
La Corte Ue ha chiarito la portata della protezione di ciò che è «pubblico»
La divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto di design non registrato nel suo insieme tutela anche i disegni e i modelli delle parti o componenti del prodotto, a patto che l’aspetto di tali parti o componenti sia chiaramente identificabile. È il principio affermato dalla Corte di giustizia europea (causa C-123/20) che ha chiarito l’ambito di applicazione della tutela del design non registrato che nasce dalla presentazione al pubblico.
Le norme
La tutela dell’industrial design passa tipicamente attraverso la registrazione come disegno e modello (nazionale e comunitario). La registrazione è possibile entro un anno dalla prima presentazione al pubblico ed offre una tutela fino a venticinque anni nei confronti dei prodotti che suscitano la medesima impressione generale.
In alternativa alla registrazione, per i prodotti di design, si può ricorrere alla tutela come “design non registrato”, che scaturisce dalla presentazione del prodotto al pubblico. Vale tre anni a partire dalla prima presentazione al pubblico e tutela il prodotto (o una sua parte) contro ogni copiatura all’interno dell’Unione europea.
Le aziende vi ricorrono spesso con riferimento a disegni o modelli di prodotti che si ritiene non resteranno a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria.
Il caso
La casa automobilistica Ferrari ha presentato al pubblico il suo modello di alta gamma “FXX K” per la prima volta tramite un comunicato stampa del 2 dicembre 2014. Il comunicato conteneva due immagini che mostravano la vettura dalle prospettive frontale e laterale. Dal 2016, la società tedesca Mansory Design ha commercializzato kit di accessori che modificavano l’aspetto di un altro modello di Ferrari perché fosse simile alla “FXX K”. In particolare, questi kit intervenivano sulla parte frontale della vettura.
Ferrari ha contestato la commercializzazione di questi kit, ritenendo che violassero i propri diritti come design non registrato insistenti sulla parte anteriore del proprio veicolo, composta da diversi elementi. Il fatto che fosse un kit impiegato per un alro modello Ferrari non esclude l’illecito in ragione dell’aspetto autonomo di ogni modello.
Questi diritti sarebbero sorti a fronte della presentazione al pubblico delle immagini della “FXX K” tramite il comunicato stampa del 2014. Secondo Ferrari, il fatto che le fotografie non ritraessero nello specifico i singoli componenti non escludeva la rilevanza della loro presentazione per la tutela come design non registrato.
La causa (instaurata in Germania) è giunta fino al Bundesgerichtshof (Corte federale tedesca), che si è chiesto se – come sosteneva Ferrari – la presentazione al pubblico dell’immagine di un prodotto nel suo insieme fosse valida per ottenere tutela, come design non registrato, anche delle singole parti o componenti. La questione è stata dunque oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte europea.
Il principio di diritto
La Corte di giustizia ha innanzitutto rilevato che per poter accedere alla tutela come design non registrato è necessaria una presentazione al pubblico che abbia permesso agli operatori economici di fruire di informazioni pertinenti riguardo ai diritti dei terzi. Tuttavia, precisa la Corte, non viene imposto ai creatori un obbligo di divulgazione distinto di ciascuna delle parti dei prodotti (verso cui cercano tutela come design non registrato).
La Corte ha dunque affermato – in via pregiudiziale – il principio per cui la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto nel suo insieme vale anche quale divulgazione dei disegni o modelli delle parti o componenti del prodotto. Ciò, a condizione che l’aspetto di tale parte o componente sia chiaramente identificabile.
Infine, la Corte ha definito il principio per cui la parte o componente di un prodotto è in grado di suscitare un’impressione generale diversa (e quindi essere tutelata come disegno o modello) se costituisce una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale.
COME FUNZIONA
Design registrato
La tutela dell’industrial design passa tipicamente attraverso la registrazione come disegno e modello (sia nazionale che comunitario). La registrazione, possibile fino a che non sia trascorso un anno dalla prima presentazione al pubblico del prodotto, offre una tutela fino a venticinque anni nei confronti dei prodotti che suscitano la medesima impressione generale.
Design non registrato
L’alternativa alla registrazione per i prodotti di design è rappresentata dalla tutela (valida a livello dell’Unione Europea) come “design non registrato”, in base alla quale, dopo la prima presentazione al pubblico e per i successivi tre anni, l’aspetto del prodotto (o di una sua parte) è tutelato contro le copiature. La Corte di giutizia ha ora chiarito che la tutela riguarda anche le componenti identificabili