Penale

Produrre materiale pedopornografico è reato anche se non c’è richio di diffusione

L’orientamento delle sezioni Unite ha affermato che il pericolo della circolazione verso terzi se è insussistente non scrimina la condotta di chi riprende le parti intime di minori anche inconsapevoli

immagine non disponibile

di Paola Rossi

La ripresa video di un minore nudo inconsapevole comporta che egli sia stato utlizzato nel realizzare quello che è materiale pedopornografico facendo scattare l’imputazione per il reato previsto dall’articolo 600 ter, comma 1, n. 1, del Codice penale. L’inconsapevolezza del minore di venir ripreso non esclude quindi che egli sia stato “usato” dall’adulto che lo riprende al fine di soddisfare un bisogno sessuale o stimolarlo. Infatti, il reato di pornografia minorile commesso da chi produce materiale pedopornografico - non destinato alla diffusione a terzi - non si concretizza solo nel caso in cui il minore non sia rappresentato nelle immagini realizzate o quando vi sia coinvolto un soggetto consenziente che abbia già raggiunto l’età per esprimere il consenso sessuale.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 34588/2024 - ha respinto il ricorso dell’uomo condannato per aver ripreso di nascosto la figlia della propria compagna mentre si faceva la doccia. In particolare il ricorso sottolineava che in relazione al materiale video realizzato non sussisteva il pericolo di diffusione dello stesso, in quanto dalle circostanze rilevate era chiaro che fosse destinato all’uso personale da parte del ricorrente.

Sul punto la Suprema Corte fa rilevare l’intervento nomofilattico delle sezioni Unite penali secondo cui la fattispecie di reato non richiede che sia destinato alla diffusione il materiale pedopornografico realizzato.

Inoltre, la giurisprudenza ha già espresso un orientamento sensibile al fatto che tale rischio di cessione o diffusione a terzi sia insito nei mezzi di comunicazione a disposizione di tutta la società.

Il ricorrente sosteneva di non aver avuto alcuna finalità pedofila nel riprendere la bambina, ma solo quella di veerificare le modalità della sua igiene personale e intima in quanto era tempo che la piccola emanava cattivi odori. Finalità e condotta che però di fatto non aveva condiviso con la mamma della bambina, che anzi aveva temuto per la piccola al punto di sottoporla a visita ginecologica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©