Amministrativo

Professionisti, sull’esclusione dal primo fondo perduto competenza del giudice ordinario

La sentenza 4397/2021 del Tar Lazio: la lesione lamentata riguarda una posizione di diritto soggettivo

di Andrea Taglioni

Spetta al giudice ordinario decidere la legittimità, o meno, dell’esclusione dei professionisti, iscritti alle Casse di previdenza private, dal contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio. In tale circostanza, infatti, la lesione lamentata dal professionista ha per oggetto una posizione di diritto soggettivo: il contributo in questione è predeterminato normativamente e l’agenzia delle Entrate ha il solo compito di verificare, ex post, l’esistenza del presupposti per il suo ottenimento. A stabilirlo è il Tar del Lazio con la sentenza 4397/2021 del 14 aprile.

Ma facciamo un passo indietro. L’articolo 25 del Dl 34/20 aveva previsto per le imprese e i lavoratori autonomi un contributo a fondo perduto erogato direttamente dall’agenzia delle Entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica. Tuttavia, erano stati esclusi dal beneficio, per espressa previsione normativa, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Ciò ha indotto le associazioni sindacali dei commercialisti a impugnare, unitamente ai documenti di prassi espressesi sul tema, anche l’esclusione derivante dall’impossibilità di procedere all’inoltro dell’istanza. La normativa veniva censurata sotto il duplice aspetto dell’incompatibilità con il diritto comunitario, poiché quest’ultimo equipara l’attività dei liberi professionisti all’attività d’impresa e dell’illegittimità costituzionale legata al fatto che sarebbero stati trattati in modo diverso soggetti che si trovano in situazioni uguali.

I giudici amministrativi, dopo aver ricordato i presupposti a ricorrere dei quali era possibile accedere al bonus, hanno ritenuto dirimente, ai fini della competenza giurisdizionale, la circostanza che sono esclusi dal contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.In questo caso, infatti, il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione finanziaria è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale.

Perciò, sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva, i giudici hanno tratto la conseguenza che l’esclusione - non trattandosi di un atto discrezionale della pubblica amministrazione, ma predeterminato dalla legge - è naturalmente destinata a essere valutata dal giudice ordinario.

Per avvalorare la conclusione raggiunta il Tar evidenzia come il legislatore abbia espressamente previsto che per l’impugnazione degli atti di recupero del contributo indebitamente erogato la competenza spetta al giudice tributario al quale, però, non compete, come al giudice amministrativo, esaminare i motivi che hanno determinato la mancata attribuzione del contributo.

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