La norma sotto la lente dei giudici di Strasburgo è quella francese che, similmente all'ordinamento italiano, prevede in capo ai coniugi l'obbligo della condivisione della vita sessuale, ricollegando conseguenze giuridiche alla sua violazione.

Corte europea dei diritti dell'Uomo - Sezione V - Sentenza 23 gennaio 2025 - Ricorso n. 13805/21

LA MASSIMA

Matrimonio - Diritti e Doveri che nascono dal matrimonio - Rapporti sessuali - Rifiuto di uno dei coniugi - Motivo di Addebito della separazione/divorzio - Contrasto Articolo 8 Cedu - Sussiste. (Cedu, articolo 8)

Contrasta con la Convenzione Edu, in particolare con l'articolo 8 sul rispetto della vita privata, la pronuncia giudiziale di addebito della fine del matrimonio al coniuge per avere rifiutato di intrattenere rapporti intimi con il partner ed è stato ritenuto perciò responsabile di non aver adempiuto il suo dovere coniugale.

Con la decisione del 23 gennaio 2025, è come se la Corte Edu rievocasse il celebre monito di Jemolo per cui la famiglia è "un'isola felice che il mare del diritto deve solo lambire": a rischio contrasto con l'articolo 8 della Cedu ("diritto al rispetto della propria vita privata e familiare") prescrizioni normative che "penetrino" il tessuto più intimo dei rapporti familiari, con specifico riferimento alla vita sessuale. Nel caso di specie, la norma sotto la lente dei giudici di Strasburgo è quella...

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