Civile

Prova civile, dimostrazione dell'abusivo riempimento del foglio in bianco

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a cura della Redazione Lex24

Decreto ingiuntivo - Opposizione - Fideiussione - Sottoscrizione di documento in bianco - Contestazione del contenuto - Proposizione di querela di falso ad opera di colui che contesta - Falsità materiale - Riempimento in modo difforme - “Contra pacta “ - Non corrispondenza tra il dichiarato e quello che voleva dichiararsi
Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto “absque pactis”, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicche' l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsita' materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e, quindi, di inadempimento del mandato “ad scribendum” in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e cio' che si intendeva dichiarare, giacche' attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sara' adottata dal riempitore.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 20 maggio 2015 n. 10259

Ingiunzione di pagamento - Opposizione a decreto ingiuntivo - Disconoscimento - Mezzo processuale - Dimostrazione dell'abusivo riempimento del foglio in bianco - Esclusione - Querela di falso - Proposizione - Prova di contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto
Per costante orientamento di legittimità il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento “absque pactis”, sia che si tratti di riempimento “contra pacta”; dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per i riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso; e nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto “absque pactis”, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicche' l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsita' materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e, quindi, di inadempimento del mandato “ad scribendum” in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e cio' che si intendeva dichiarare, giacche' attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sara' adottata dal riempitore.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2083

Prova civile - Abusivo riempimento di foglio firmato in bianco - Prova - Proposizione di querela di falso - Necessità - In caso di riempimento “absque pactis” - Sussistenza - In caso di riempimento “contra pactis” - Esclusione.
La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis”, non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 7 marzo 2014 n. 5417

Prova civile - Giuramento decisorio su abuso di foglio firmato in bianco - Inammissibilità – Fondamento.
È inammissibile, in quanto verte su fatto illecito, il giuramento decisorio deferito al fine di dimostrare l'abuso del foglio firmato in bianco, condotta prevista e punita dall'art. 486 cod. pen.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2014 n. 1946

Prova civile - Biancosegno - Deduzione dell'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, o di riempimento in termini difformi da quelli convenuti - Strumenti processuali - Disconoscimento della scrittura - Idoneità - Esclusione - Fondamento.
Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento “absque pactis”, sia che si tratti di riempimento “contra pacta”, dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 16 dicembre 2010 n. 25445

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