Prove e richieste delle parti circoscrivono l’appello scritto
Esclusa la trattazione telematica se si chiede la discussione orale
Il contraddittorio telematico e la trattazione scritta nel giudizio penale in Corte d’appello, introdotti dal decreto legge Ristori-bis (149/2020), non si applicano in due casi:
a) quando si rinnova l’istruzione dibattimentale;
b) quando le parti chiedono la discussione orale o l’imputato manifesta la volontà di comparire.
Lo prevede l’articolo 23 del decreto Ristori-bis, in vigore dal 9 novembre scorso, che dispone che il giudizio in Corte d’appello contro le sentenze di primo grado si svolga, fino a conclusione del periodo emergenziale (per ora, al 31 gennaio 2021), in camera di consiglio e senza l’intervento del Pm e dei difensori.
Istruzione dibattimentale
La trattazione scritta non è possibile nei «casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale», vale a dire i casi in cui si presentino nuove prove in appello. La norma non precisa se la preclusione scatta in presenza della mera richiesta della parte di acquisire prove nuove o se operi solo dopo che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sia stata disposta dalla Corte d’appello.
La questione è rilevante anche perché non si distingue tra rinnovazione avente ad oggetto prove documentali, la cui acquisizione sarebbero comunque compatibile con la trattazione scritta, e rinnovazione, che invece comporta l’assunzione di prova orale. La legge non contiene riferimenti testuali alla richiesta e sembra seccamente orientata a impedire la camera di consiglio non partecipata solo in caso di concreto svolgimento di attività istruttoria.
Inoltre, dopo la riforma Orlando (che ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 603 del Codice di procedura penale) per tutti gli appelli contro sentenze di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è obbligatoria. In questi casi, quindi, la trattazione scritta sarà esclusa.
Richiesta di discussione orale
In ogni caso, le parti private e il pubblico ministero possono fare richiesta di discussione orale e l’imputato può manifestare la volontà di partecipare personalmente; se uno di tali soggetti esercita la facoltà a lui riconosciuta, l’udienza dovrà essere fissata nelle forme ordinarie.
La richiesta di partecipazione dell’imputato o di discussione orale avanzata dalle parti che blocca la trattazione scritta deve pervenire per via telematica nel termine perentorio di 25 giorni prima dell’udienza.
La procedura
Se si procede con camera di consiglio non partecipata, il pubblico ministero deve formulare per iscritto le sue conclusioni entro il decimo giorno precedente l’udienza con atto da trasmettere per via telematica alla cancelleria della corte di appello, che a sua volta lo invierà immediatamente ai difensori delle altri parti. Fino a cinque giorni prima dell’udienza le altre parti possono presentare proprie conclusioni scritte mediante deposito dal portale del processo penale telematico o, se questo non è attivo, via Pec.
L’udienza si svolgerà secondo le disposizioni già fissate dall’articolo 23, comma 9, del decreto legge 137 del 2020 (decreto Ristori), che disciplina la trattazione scritta e la conseguente deliberazione e che ammette entro certi limiti il collegamento da remoto, salvo che non si siano prima svolte udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, senza il ricorso a collegamento da remoto. Il dispositivo deve essere comunicato alle parti.
L’applicazione
Queste norme si applicano ai processi in corso, convertendo automaticamente le udienze fissate in presenza in camere di consiglio non partecipate, salvo che vi sia rinnovazione istruttoria o richiesta di discussione orale. Tuttavia la loro operatività sarà graduale. Nei 15 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto (vale a dire fino al 24 novembre), le disposizioni non si applicheranno alle udienze già in calendario per quell’arco temporale. Invece si applicheranno ai procedimenti per i quali l’udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla sua entrata in vigore ma la richiesta di discussione orale doveva esser formulata nel termine perentorio di cinque giorni dalla pubblicazione del decreto, scaduti sabato 14 novembre.
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