Civile

Provvedimenti del giudice: differenza tra sentenza e ordinanza

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a cura della Redazione Lex 24

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze .
Per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre. Hanno natura di sentenze i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 19 dicembre 2014 n. 27127

Provvedimenti del giudice civile - Differenza tra sentenza e ordinanza - Criteri di identificazione - Principio di prevalenza della sostanza sulla forma - Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale .
Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto. Al provvedimento del giudice, il quale - nel delibare come rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che è tenuto ad applicare, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio in corso - affermi, altresì, la propria giurisdizione nella materia controversa, va riconosciuta, per questa parte, natura non già di ordinanza bensì di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., con l'ulteriore conseguenza che, a norma dell'art. 361 cod. proc. civ., avverso la stessa va fatta riserva di ricorso per cassazione o deve essere proposto ricorso immediato, determinandosi, in difetto, il passaggio in giudicato della decisione, senza che rilevi in contrario che, nella sentenza definitiva, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 11 dicembre 2007 n. 25837

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza e ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze.
Al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza o di ordinanza e sia, pertanto, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre; ne consegue che deve essere definito come sentenza il provvedimento con il quale il giudice definisce la controversia soggetta al suo giudizio, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale; mentre non è definibile come sentenza il provvedimento adottato in ordine all'ulteriore corso del giudizio, anche se con esso siano state decise questioni di merito o di procedura, essendo tali questioni soggette al successivo riesame in sede decisoria.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2006 n. 27143

Provvedimenti del giudice civile - Differenza tra sentenza e ordinanza - Criteri di identificazione - Principio di prevalenza della sostanza sulla forma - Decisione nella forma dell'ordinanza di questioni senza definizione del giudizio - Natura del provvedimento - Sentenza non definitiva - Configurabilità.
Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto di modo che allorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni di cui all'art. 279 cod. proc. civ. a detto provvedimento va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 7 aprile 2006 n. 8174

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza ed ordinanza - Criteri differenziali - Conseguenze.
Al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza e sia, pertanto, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo ha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre. Costituiscono, pertanto, sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria anche quando non definiscono il giudizio.
•Corte di cassazione, sezione III , sentenza 20 dicembre 2005 n. 28233

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